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Titolo
La delibera dell'ente che autorizza la manifestazione di volontà dell'ente stesso è mero atto interno e non concretizza una proposta negoziale
Abstract
( Cassazione Civile, Sez. II, sent. 25 novembre 2003, n. 17891)
Testo
? Il principio
La Suprema Corte, in aderenza ad un principio consolidato, ha ribadito che tutti i contratti stipulati da una pubblica amministrazione richiedono la forma scritta ad substantiam, non rilevando, a tal fine, la delibera che abbia autorizzato il conferimento dellâincarico dellâappalto e della fornitura.
La delibera è mero atto preparatorio del negozio avente come destinatario lâorgano legittimato ad esprimere allâesterno la volontà dellâente.
Lâatto contrattuale deve essere conseguente e successivo e contenere la sistemazione del rapporto negoziale âcon le determinazioni in ordine alla prestazione da eseguirsi e al compenso da corrispondersiâ.
? Volontà contrattuale contestuale
IL requisito della forma scritta è osservato solo se esista documento che esprima la volontà concorde di entrambe le parti, con esclusione di ipotesi di contratti conclusi âper corrispondenza o con dichiarazioni separate costituite dalla proposta contenuta nella delibera e dalla successiva accettazioneâ.
La delibera non è mai proposta contrattuale e la volontà dellâente non può desumersi da comportamenti attuativi, quali lâaccettazione dellâesecuzione della prestazione o da altri fati concludenti.
La contestualità dellâespressione delle volontà trasfusa in un unico atto negoziale, avente forma scritta, è garanzia del controllo istituzionale sullâoperato della pubblica amministrazione in aderenza ai principi di imparzialità e buon andamento della p.a.
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
lunedì 09 febbraio 2004
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