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Indici della Rassegna

Titolo
La delibera dell'ente che autorizza la manifestazione di volontà dell'ente stesso è mero atto interno e non concretizza una proposta negoziale
Argomento
Enti locali
Abstract
( Cassazione Civile, Sez. II, sent. 25 novembre 2003, n. 17891)
Testo

? Il principio

La Suprema Corte, in aderenza ad un principio consolidato, ha ribadito che tutti i contratti stipulati da una pubblica amministrazione richiedono la forma scritta ad substantiam, non rilevando, a tal fine, la delibera che abbia autorizzato il conferimento dell’incarico dell’appalto e della fornitura.


La delibera è mero atto preparatorio del negozio avente come destinatario l’organo legittimato ad esprimere all’esterno la volontà dell’ente.

L’atto contrattuale deve essere conseguente e successivo e contenere la sistemazione del rapporto negoziale “con le determinazioni in ordine alla prestazione da eseguirsi e al compenso da corrispondersi”.


? Volontà contrattuale contestuale

IL requisito della forma scritta è osservato solo se esista documento che esprima la volontà concorde di entrambe le parti, con esclusione di ipotesi di contratti conclusi ”per corrispondenza o con dichiarazioni separate costituite dalla proposta contenuta nella delibera e dalla successiva accettazione”.

La delibera non è mai proposta contrattuale e la volontà dell’ente non può desumersi da comportamenti attuativi, quali l’accettazione dell’esecuzione della prestazione o da altri fati concludenti.

La contestualità dell’espressione delle volontà trasfusa in un unico atto negoziale, avente forma scritta, è garanzia del controllo istituzionale sull’operato della pubblica amministrazione in aderenza ai principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
lunedì 09 febbraio 2004
 
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