Indici della Rassegna
Titolo
Rapporto di pubblico impiego: elementi costitutivi
Argomento
Pubblico impiego
Abstract
(Consiglio di Stato, Sez. V, 29 gennaio 2004 n. 297)
Testo
Con la sentenza qui segnalata è confermato il principio di diritto secondo cui non può ammettersi, nei rapporti con la pubblica amministrazione, che la situazione di fatto possa generare ipotesi di assunzione al pubblico impiego.
Per lâinstaurazione del rapporto di pubblico impiego sono necessari il superamento di una prova di concorso ed il successivo provvedimento di nomina, conseguentemente non può reputarsi sufficiente, alla determinazione del rapporto, la prova dellâesistenza degli indici rilevatori del lavoro subordinato. Il superamento di fatto dei requisiti di accesso concretizzerebbe la violazione delle specifiche disposizioni, sancite e garantite a livello costituzionale.
Per aversi rapporto di natura subordinata occorre accertare e dare
prova della volontà delle parti di voler costituire un rapporto avente i caratteri della subordinazione, sia essa â volontà - iniziale che successiva.
Né vale dimostrare che, di fatto e contrariamente alle decisioni assunte dagli organi, cui è conferito il potere di manifestare la volontà della p.a., si è dato adito ad un rapporto di fatto, né è consentita la modifica degli elementi costitutivi dellâoriginaria collaborazione.
âSono conseguentemente irrilevanti le forme di materiale svolgimento del rapporto che darebbero carattere di subordinazione allâoriginario incarico di lavoro autonomoâ.
Elementi che, secondo prassi, vanno ad identificare una forma di collaborazione tale da concretizzare un lavoro di carattere non autonomo sono: lâesclusività e la continuità della prestazione ed il vincolo gerarchico.
Di contro, alcun rilievo hanno lâattestazione della presenza in sede tramite firma od il timbro essendo, la verifica della presenza nella sede, elemento compatibili anche con il lavoro autonomo se la retribuzione della prestazione è commisurata alla presenza.
Autore
Avv. M. T. Stringola]
Data
lunedì 09 febbraio 2004
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