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Indici della Rassegna

Titolo
Presentazione delle dichiarazioni richieste dal bando e regolare apposizione di sigilli (a pena di esclusione)
Argomento
Appalti
Abstract
(Consiglio di Stato, sez. V, sent. 29 gennaio 2004, n. 307)
Testo

? Il Fatto
Una ditta, partecipante ad una gara, impugnava innanzi al TAR - quale esclusa - i provvedimenti del responsabile del Settore amministrativo/finanziario di un Comune con il quale veniva decisa l’ammissione alla gara di altra ditta concorrente ed approvato il verbale di gara avente ad oggetto l’aggiudicazione – in capo alla medesima ditta - del servizio di trasporto scolastico.

Il Tribunale amministrativo regionale pur annullando gli atti di gara, disattendeva la domanda risarcitoria avanzata dal ricorrente.
Il Comune ha presentato appello innanzi al Consiglio di Stato; la ditta risultata aggiudicataria, costituitasi nel giudizio, ha proposto appello incidentale.

? Il Principio
Il primo motivo di impugnazione riguarda l’ammissione alla gara della ditta risultata aggiudicataria, avendo, quest'ultima, presentato solo successivamente alla domandala la dichiarazione - richiesta dal bando - ai sensi della legge n.68/1999.

Il Comune difende la legittimità del suo operato, ovvero la successiva ammissione alla gara della concorrente, per avvenuta susseguente integrazione documentale relativa alla dichiarazione del rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L.68/99).

Affermano i giudici che la compilazione del modulo predisposto dall’Amministrazione, con il quale si chiedeva di barrare una casella, attestando che la impresa soddisfaceva a quanto richiesto dalla legge n. 68/99, non è sufficiente a ritenere soddisfatti gli oneri dei concorrenti.
Lo schema predisposto dall’Ente, infatti, ha mero carattere riassuntivo e non sostitutivo delle dichiarazioni richieste nel bando.
Chiaramente la lex specialis richiedeva che tale dichiarazione fosse fatta in maniera espressa.

Ammettere, successivamente, un’integrazione documentale su tale punto lede la par condicio dei concorrenti.
La ditta aggiudicataria, difettando uno dei documenti espressamente richiesti dal bando di gara, avrebbe dovuto esserne esclusa.

Il secondo motivo del gravame - risultato fondato - riguardava il difetto di sigillatura della busta contenente l’offerta della controinteressata. Detta offerta era, infatti, costituita da fogli ripiegati in due parti e sigillati solo su di un lato, mentre lateralmente i fogli venivano chiusi con semplice nastro adesivo, ma senza gli appositi sigilli di ceralacca e controfirmati sui lembi.

Sottolineano i giudici che tale vizio costituisce autonoma causa di esclusione della ditta ai sensi delle disposizioni del bando di gara.

Infine, pronunciandosi sulla pretesa risarcitoria avanzata dalla ditta resistente/ricorrente incidentale, il Consiglio di Stato afferma che, non è stato offerto nessun elemento atto a comprovare che, nel periodo in questione, i mezzi ed il personale a disposizione della medesima siano rimasti, di fatto, almeno, in parte, inattivi e non siano stati impegnati in altri analoghi servizi.

Autore
Dott. F.A. Corrias
Data
lunedì 09 febbraio 2004
 
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