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Indici della Rassegna

Titolo
Rimosso dall'incarico il Sindaco che non ha provveduto alla nomina del segretario comunale
Argomento
Enti locali
Testo

? Il Fatto

Dall’anno 2000 la sede di segreteria generale di un comune emiliano non veniva ricoperta nonostante i ripetuti inviti dell’Agenzia autonoma segretari e del Prefetto.
Avverso le diffide ed i provvedimenti posti in essere dalle autorità competenti il Comune ha proposto - senza successo - ricorso in sede giurisdizionale.

In merito, il TAR Lazio, adito dall’ente locale, ha ritenuto doveroso ed obbligatorio l’avvio della procedura di nomina del segretario generale (d.P.R. n. 465/97).

Il sindaco ha impedito, inoltre, per lungo tempo, l’insediamento del segretario reggente confermando, nell’ufficio, il vice segretario in servizio al momento del verificarsi della vacanza, che rimaneva in carica ben oltre i 120 giorni previsti dalla legge e, comunque, in carenza dei requisiti prescritti per l’assegnazione della titolarità di quella sede.
Insediato il segretario reggente soltanto il 21/07/2003, il sindaco non ha avviato la procedura di nomina del titolare della segreteria generale.

Con l’ennesima diffida ad adempiere - provvedimento del 29/09/2003 - il Prefetto precisava che, a seguito della decorrenza infruttuosa di dieci giorni, sarebbe stata applicata la misura sanzionatoria della rimozione dalla carica, prevista dall’art. 142 D.Lgs. n. 267/2000, 1° comma.

A seguito dell’impugnazione del provvedimento, il Prefetto ha presentato al Ministro dell’interno la proposta di adozione del provvedimento di rimozione del sindaco, sussistendo i presupposti previsti dalla disposizione citata, ovvero, una grave e persistente violazione di legge.

? Il Principio

Il Ministro dell’interno, con esaustiva relazione allegata al Decreto del Presidente della Repubblica del 10/01/2004 ha illustrato la condotta illegittima del sindaco, evidenziando come il provvedimento si giustifichi in ragione della gravità e della persistenza della condotta posta in essere.

Detto atteggiamento - sottolinea il Ministro - si pone come atto di aperta contrapposizione alle prerogative di competenza di altre istituzioni, quali l’Agenzia autonoma segretari ed il Prefetto.

Il comportamento del sindaco è definito come incompatibile con i criteri di legittimità che devono sorreggere l’attività amministrativa dei soggetti di vertice, giustificando così – per la prima volta nella storia italiana – la rimozione dalla carica del primo cittadino.
Autore
Dott. F.A. Corrias
Data
mercoledì 04 febbraio 2004
 
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