Indici della Rassegna
Titolo
Indicazioni interpretative e attuative del divieto di fumare in vigore dal 10 gennaio 2005
Argomento
Sanzioni amministrative
Abstract
(Ministero della Salute, Circolare 17 dicembre 2004)
Testo
Il 10 gennaio 2005 entra in vigore la prescrizione dell'art. 51, Legge 16 gennaio 2003, n. 3 sulla tutela della salute dei non fumatori.
La normativa si prefigge il rispetto del divieto di fumare ed il sanzionamento delle relative infrazioni.
Detto divieto trova applicazione non solo nei luoghi di lavoro pubblici, ma anche in tutti quelli privati che siano aperti al pubblico o ad utenti.
In particolare, vige il divieto totale di fumo in: scuole, ospedali, uffici della pubblica amministrazione, autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per il trasporto collettivo di persone, taxi, metropolitane, treni, sale di attesa di aeroporti, stazioni ferroviarie, autofilotranviarie e portuali - marittime, biblioteche, musei, pinacoteche.
Le disposizioni dell'art. 51 sono inoltre applicabili e vincolanti per le generalità dei locali chiusi privati, aperti ad utenti o al pubblico, ivi compresi, oltre a bar e ristoranti, circoli privati e tutti i locali di intrattenimento come le discoteche, e quelli ad essi assimilabili, come le palestre, le sale corse, le sale gioco, le sale video games, le sale Bingo, i cinema multisala, i teatri, salva la facoltà di attrezzare aree riservate ai fumatori.
La realizzazione di aree per fumatori, infatti, non rappresenta un obbligo ma una facoltà , e la possibilità di fumare non può essere consentita se non in spazi di inferiore dimensione attrezzati all'interno dei locali.
Ne consegue che, nei pubblici esercizi e nei luoghi di lavoro ove si ritenga opportuno attrezzare locali riservati ai fumatori devono essere rispettati i requisiti tecnici dettati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003.
Sui soggetti responsabili della struttura o sui loro delegati ricadono i seguenti obblighi:
1. richiamare formalmente i trasgressori all'osservanza del divieto di fumare, anche mediante l'apposizione di cartelli;
2. segnalare, in caso di inottemperanza al richiamo, il comportamento del trasgressore ai pubblici ufficiali e agenti ai quali competono la contestazione della violazione del divieto e la conseguente redazione del verbale di contravvenzione.
I gestori, pertanto, non sono tenuti solamente alla materiale apposizione del cartello di divieto di fumo ma anche ad attuare interventi attivi di dissuasione nei confronti dei trasgressori.
Il questore, qualora il gestore non osservi gli obblighi suindicati, può sospendere per un periodo da tre giorni a tre mesi l'attività , o revocare la licenza di esercizio del locale.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
venerdì 31 dicembre 2004
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