Indici della Rassegna
Titolo
Il parere della Commissione Edilizia non è idoneo a produrre gli effetti giuridici della concessione
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
(Consiglio di Stato, sez. V, sent. 16 dicembre 2004 n. 8094;Consiglio di Stato, sez. V, sent. 29 luglio 2004 n. 4325)
Testo
Il Supremo consesso amministrativo pone definitivamente fine alla querelle giurisprudenziale circa la decorrenza degli effetti giuridici della concessione edilizia/permesso di costruire.
Fatto
Nelle more del completamento della procedura di modifica del Piano Regolatore Generale il competente dirigente del Comune ha sospeso il rilascio della concessione edilizia richiesta dai rappresentanti di una società .
I soggetti interessati, ritenendosi lesi dal provvedimento di sospensione e, comunque, considerandolo ingiusto, sono insorti innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.
Hanno sostenuto i ricorrenti che la variante al P.R.G. non avrebbe potuto più influire sul procedimento preordinato al rilascio della concessione atteso il suo sostanziale perfezionamento. Difatti, malgrado lâatto non fosse stato ancora rilasciato, la parte privata aveva ricevuto comunicazione del funzionario responsabile del settore urbanistica dellâEnte circa lâavvenuta approvazione dellâistanza da parte della Commissione edilizia.
Il giudice di primo grado ha accolto il gravame. Il Comune ha proposto appello contestando lâinterpretazione normativa proposta da controparte.
Diritto
Il Collegio di secondo grado ritiene di dover accogliere lâappello reputando non corretta la decisione emessa dal Tar.
Le considerazioni di cui alla decisione in analisi, malgrado siano specificamente riferite alla normativa precedente, sono comunque attuali, attesa la sostanziale continuità del nuovo sistema delineato dal DPR 380/2001.
Per il Consiglio di Stato il parere della Commissione edilizia non è idoneo a produrre gli effetti giuridici della concessione, posto che non possono essere considerati equipollenti ad essa gli atti interlocutori inter procedimentali quale deve essere considerato il parere della Commissione.
Gli artt. 4 ed 11 della legge n. 10/1977, ora trasfusi nel D.P.R. 380/2001 (artt. 11 e ss.) escludono in modo assoluto lâanticipazione degli effetti della concessione/permesso di costruire in quanto impongono che allâatto del rilascio di questa debbano essere indicati i termini di inizio e fine dei lavori, nonché la parziale anticipazione della corresponsione degli oneri relativi al contributo di costruzione.
La decisione esaminata ponendosi nel medesimo solco di altra recentemente emessa dalla stessa autorità (Consiglio di Stato, sez. V, 29 luglio 2004 n. 4325) conferma lâindirizzo ormai prevalente in giurisprudenza.
Autore
Dott. F. A. Corrias
Data
venerdì 31 dicembre 2004
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