Via Saffi, 49 01100 VITERBO     |     provinciavt@legalmail.it     |     0761 3131

Indici della Rassegna

Titolo
Scissione dei momenti di perfezione della notifica per il notificante e per il destinatario
Argomento
Notificazioni
Abstract
(Corte Costituzionale, sent. 23 gennaio 2004, n. 28)
Testo

? Il Fatto
Nel corso di un procedimento civile – ex art. 615 c.p.c. - veniva formulata dalla parte opposta l’eccezione di decadenza degli opponenti per inosservanza del termine perentorio assegnato dal giudice per la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell’udienza di comparizione.

Di fronte all’eccezione, gli opponenti hanno replicato di avere eseguito tempestivamente gli adempimenti loro attribuiti e che il ritardo con cui erano state effettuate le notifiche era dovuto esclusivamente all’attività dell’ufficiale giudiziario, sottratta al controllo ed alla disponibilità del notificante.
Sollevata questione di illegittimità costituzionale la causa veniva rimessa al giudice delle leggi.

? Il Principio
Con la pronuncia in esame, la Corte chiarisce e conferma il suo precedente indirizzo espresso con la nota sentenza n. 477 del 2002.
La notificazione si perfeziona per il notificante alla data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, e non già all’espletamento delle formalità di notifica poste in essere da questo.
Gli artt. 139 e 148 c.p.c., censurati nel giudizio di merito, vanno interpretati nel senso che la notificazione, si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.

Per effetto di tale sentenza, risulta ormai presente nell’ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti (a prescindere dal mezzo utilizzato: a mani o tramite servizio postale), il principio secondo il quale il momento di perfezione della notifica per il notificante è diverso - e quindi non coincidente - con quello in cui la notifica deve considerarsi perfetta per il destinatario.

Ove la legge preveda termini, adempimenti o, comunque, conseguenze decorrenti dalla notificazione, le stesse dovranno calcolarsi o correlarsi al momento in cui la notifica si perfeziona anche per il destinatario.

La portata generale della pronuncia - che produce effetti sia in ambito civile che amministrativo – apre il campo ad alcune considerazioni di rilievo anche per le Pubbliche Amministrazioni.
Infatti, alcuni autori sottolineano che, la sentenza interpretativa della Corte Costituzionale determina importanti sviluppi in tema di notificazione delle violazioni ai sensi dell’art. 201 del Codice della Strada.

Accade sovente che, gli organi di Polizia Stradale si avvalgano dell'ausilio di messi comunali per l'espletamento dell'attività di notificazione delle sanzioni amministrative.
In tal caso, i termini dei 150 giorni previsti dal Codice della Strada possono essere superati purché la consegna materiale del plico da notificare avvenga, nei termini prescritti, all'organo esterno preposto.

Pertanto, ferme restando eventuali responsabilità disciplinari degli addetti preposti alla notificazione che tardassero oltremodo la loro attività esecutiva, con la pronuncia in esame, gli organi della P.A. appaiono parzialmente affrancati dalle possibili conseguenze amministrative e contabili conseguenti alla consegna tardiva dell’atto.

Per non incorrere in alcuna decadenza sarà, quindi, sufficiente consegnare l’atto al soggetto esterno, normativamente preposto alla notifica, nei termini di legge.

Naturalmente, i limiti temporali previsti dal codice della strada (e dalle altre disposizioni normative) a favore del trasgressore per l’eventuale ricorso o pagamento liberatorio decorreranno dal momento di effettivo ricevimento del verbale.
Autore
Dott. F.A. Corrias
Data
mercoledì 04 febbraio 2004
 
Valuta questa Pagina
stampa