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Indici della Rassegna

Titolo
Comunicazione dell'avvio del procedimento
Argomento
Diritto amministrativo
Abstract
(Tar Lazio, sez. III - ter, sent. 19 gennaio 2004, n. 383)
Testo

? Il Fatto

Il partecipante, vincitore di un concorso pubblico per titoli e colloquio, veniva escluso dalla selezione, a seguito di segnalazione di altro concorrente controinteressato.
L’Amministrazione, espletati gli opportuni accertamenti, ha ritenuto fondati i rilievi mossi ed ha proceduto all’annullamento tanto del precedente provvedimento con cui dichiarava il vincitore del concorso che dello già stipulato contratto di lavoro.

Avverso detti provvedimenti, il soggetto escluso, proponeva ricorso al TAR Lazio, rilevando, tra gli altri, la violazione degli artt. 7 e ss. della legge n. 241/90 ovvero, l’assenza di istruttoria scaturita dalla mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, non giustificabile per il ricorrente, attesa la carenza di esigenze di celerità.


? Il Principio

Il Collegio, respingendo il ricorso presentato dal privato, rileva che la giurisprudenza è ormai ferma nel ritenere che la disciplina della “partecipazione al procedimento amministrativo” deve essere letta secondo una visione sostanzialistica, ritenendo che l’omissione delle formalità di comunicazione dell’avvio del procedimento non vizino il provvedimento finale quando il suo contenuto sia completamente vincolato, pure con riferimento ai presupposti di fatto.
E ciò anche quando l’eventuale annullamento del provvedimento finale per violazione dell’obbligo formale di comunicazione, non priverebbe l’amministrazione del potere (o addirittura del dovere) di adottare un nuovo provvedimento di identico contenuto, anche in relazione alla decorrenza dei suoi effetti giuridici.

Specificano i giudici amministrativi che la comunicazione dell’avvio del procedimento assolve la finalità di consentire al privato di partecipare al procedimento, apportando utilità all’azione amministrativa.

E’ chiaro che, nelle ipotesi in cui risulta palese che la partecipazione del
privato non potrebbe in alcun modo arricchire il procedimento, essendo il provvedimento finale vincolato - una volta accertati in modo inequivocabile i presupposti di fatto - l’omessa comunicazione dell’inizio del procedimento non costituisce vizio di legittimità del provvedimento decisorio.
Negli atti vincolati, potrà ravvisarsi vizio procedurale soltanto quando l’interessato fornisca la prova dell’utilità della sua partecipazione al procedimento, dimostrando che se vi avesse potuto partecipare, avrebbe potuto produrre osservazioni idonee ad incidere sul provvedimento finale.

Nell’ipotesi in esame, accertato senza tema di smentita che il ricorrente aveva reso dichiarazioni non veritiere, l’esercizio del potere di decadenza - annullamento doveva ritenersi un atto dovuto in quanto previsto dall’ordinamento all'art. 75 del D.P.R. n, 445/00 e dal bando di concorso.

Nel caso di specie, il TAR Lazio, rilevato che il ricorrente nulla avrebbe potuto fare per incidere sulla decisione dell’Amm.ne, respinte le altre eccezioni proposte, ha rigettato il ricorso confermando la validità dei provvedimenti della P.A.

Autore
Dott. F.A. Corrias
Data
mercoledì 28 gennaio 2004
 
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