Indici della Rassegna
Titolo
Comunicazione dell'avvio del procedimento
Argomento
Diritto amministrativo
Abstract
(Tar Lazio, sez. III - ter, sent. 19 gennaio 2004, n. 383)
Testo
? Il Fatto
Il partecipante, vincitore di un concorso pubblico per titoli e colloquio, veniva escluso dalla selezione, a seguito di segnalazione di altro concorrente controinteressato.
LâAmministrazione, espletati gli opportuni accertamenti, ha ritenuto fondati i rilievi mossi ed ha proceduto allâannullamento tanto del precedente provvedimento con cui dichiarava il vincitore del concorso che dello già stipulato contratto di lavoro.
Avverso detti provvedimenti, il soggetto escluso, proponeva ricorso al TAR Lazio, rilevando, tra gli altri, la violazione degli artt. 7 e ss. della legge n. 241/90 ovvero, lâassenza di istruttoria scaturita dalla mancata comunicazione dellâavvio del procedimento, non giustificabile per il ricorrente, attesa la carenza di esigenze di celerità .
? Il Principio
Il Collegio, respingendo il ricorso presentato dal privato, rileva che la giurisprudenza è ormai ferma nel ritenere che la disciplina della âpartecipazione al procedimento amministrativoâ deve essere letta secondo una visione sostanzialistica, ritenendo che lâomissione delle formalità di comunicazione dellâavvio del procedimento non vizino il provvedimento finale quando il suo contenuto sia completamente vincolato, pure con riferimento ai presupposti di fatto.
E ciò anche quando lâeventuale annullamento del provvedimento finale per violazione dellâobbligo formale di comunicazione, non priverebbe lâamministrazione del potere (o addirittura del dovere) di adottare un nuovo provvedimento di identico contenuto, anche in relazione alla decorrenza dei suoi effetti giuridici.
Specificano i giudici amministrativi che la comunicazione dellâavvio del procedimento assolve la finalità di consentire al privato di partecipare al procedimento, apportando utilità allâazione amministrativa.
Eâ chiaro che, nelle ipotesi in cui risulta palese che la partecipazione del
privato non potrebbe in alcun modo arricchire il procedimento, essendo il provvedimento finale vincolato - una volta accertati in modo inequivocabile i presupposti di fatto - lâomessa comunicazione dellâinizio del procedimento non costituisce vizio di legittimità del provvedimento decisorio.
Negli atti vincolati, potrà ravvisarsi vizio procedurale soltanto quando lâinteressato fornisca la prova dellâutilità della sua partecipazione al procedimento, dimostrando che se vi avesse potuto partecipare, avrebbe potuto produrre osservazioni idonee ad incidere sul provvedimento finale.
Nellâipotesi in esame, accertato senza tema di smentita che il ricorrente aveva reso dichiarazioni non veritiere, lâesercizio del potere di decadenza - annullamento doveva ritenersi un atto dovuto in quanto previsto dallâordinamento all'art. 75 del D.P.R. n, 445/00 e dal bando di concorso.
Nel caso di specie, il TAR Lazio, rilevato che il ricorrente nulla avrebbe potuto fare per incidere sulla decisione dellâAmm.ne, respinte le altre eccezioni proposte, ha rigettato il ricorso confermando la validità dei provvedimenti della P.A.
Autore
Dott. F.A. Corrias
Data
mercoledì 28 gennaio 2004
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