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Indici della Rassegna

Titolo
Commissione di gara: necessita il collegio perfetto
Argomento
Appalti
Abstract
(Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 20 gennaio 2004, n. 155)
Testo

Due sono i principi ineludibili che sorreggono le gare:
1. la Commissione deve operare sempre nel suo plenum (in fase valutativa);
2. la specifica e l’integrazione dei criteri di valutazione delle offerte devono essere effettuate prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte.

1) Dopo il Tar Lazio, anche il Supremo Consesso amministrativo ha confermato, per quanto si potesse ancora dubitare, che le commissioni di gara sono collegi perfetti e la loro composizione deve essere nella pienezza, nel momento dell’assunzione della decisione.
Le operazioni delle commissioni debbono essere svolte dal plenum e non possono essere delegate a singoli membri o a sottocommissioni, soprattutto per quel che riguarda le attività valutative. Può concedersi la deroga alla collegialità limitatamente alle attività preparatorie e strumentali vincolate. Mai per le attività implicanti valutazioni tecnico - discrezionali.

Con precedente sentenza n. 3566/2002 (qui richiamata) la stessa sezione del Consiglio di Stato aveva reputato che non costituiva “violazione della collegialità perfetta della commissione di gara, in un appalto concorso, la scelta di demandare ad alcuni suoi membri l'esame preparatorio dei progetti presentati, al fine della redazione di una relazione da sottoporre alla commissione nel suo "plenum" per l'attribuzione del punteggio".

Ma altro è far proprie le risultanze di atti preparatori, altro è demandare attività di valutazione a componenti della commissione.

In realtà, nell’ipotesi censurata con la sentenza n. 155/2004, la commissione aveva operato nella convinzione che per la legittimità dell’operato fosse necessaria la presenza solo della maggioranza dei componenti e mai del plenum.

2) La specifica e l’integrazione dei criteri generali di valutazione delle offerte già indicati in bando o nella lettera d’invito, può avvenire solo prima dell’apertura delle buste, a nulla rilevando che le operazioni di apertura dei plichi sia demandata a soggetto diverso da quello cui è affidato il compito di valutare le offerte, atteso che non rileva l’effettiva conoscenza delle offerte da parte della commissione, bensì la conoscibilità di esse.
Già la pura possibilità di conoscenza concretizza la violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa.

Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
mercoledì 28 gennaio 2004
 
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