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Indici della Rassegna

Titolo
Distinzione tra rinnovo tacito e proroga
Argomento
Contratti
Abstract
(Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 31 dicembre 2003, n. 9302)
Testo

Ai sensi della citata disposizione è vietato il rinnovo del contratto senza la preventiva valutazione dell’interesse pubblico perseguibile.
Netta è la distinzione tra proroga e rinnovo e sul punto il Supremo Consesso si attarda a richiamare i precedenti pronunciamenti confermando i principi e le decisioni già assunte.


? Il Rinnovo
Il rapporto che si instaura tacitamente tra le parti (rinnovo) dopo la scadenza dell’originario rapporto si deve considerare nuovo perché dà vita ad un rapporto giuridicamente diverso, modificato rispetto all’originario, comportando una novellata negoziazione, ossia un esercizio della potestà negoziale che porta alla rinnovazione contrattuale.

? La Proroga
La proroga invece va a modificare solo i termini di durata del rapporto senza incidere nella sostanza del negozio che rimane regolato dall’originaria convenzione negoziale.
E’ patto accessorio al primo nella parte in cui si sono determinati i limiti di efficacia temporale.


L’art. 6 della legge n. 537/1993 vieta solo il rinnovo tacito, ma fa salva la possibilità di prevedere clausole regolatrici della proroga.

Già in precedenza lo stesso giudice aveva avuto occasione di confermare che “la proroga del servizio sposta in avanti il solo termine di scadenza del rapporto che resta regolato dalla convenzione accessiva all'atto di affidamento del servizio, venuto meno per scadenza del termine finale. Il rinnovo del contratto comporta una nuova negoziazione con il medesimo soggetto, che può concludersi con l'integrale conferma della convenzione precedente, oppure con la modifica di alcuni suoi elementi, non più attuali” (Consiglio Stato, sez. VI, 29 marzo 2002, n. 1767).

Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
mercoledì 28 gennaio 2004
 
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