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Titolo
Illegittima esclusione dalla gara se non sussiste il plenum della commissione valutatrice
Abstract
(Tar Lazio, sez. II, sent. 8 Gennaio 2004, n. 41)
Testo
? Il Fatto
Una ditta, partecipante ad una gara per lâaffidamento di un servizio pubblico, impugnava, davanti al TAR Lazio, la deliberazione (di Giunta Comunale) con la quale era stata approvata la graduatoria formulata dalla Commissione di gara.
La Ditta - esclusa per non aver raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando di gara â sollevava nel ricorso lâeccezione relativa alla violazione del principio di collegialità della Commissione, in quanto un membro del collegio non risultava presente alla seduta di valutazione dellâofferta presentata dal ricorrente.
? Il Principio
La trattazione della fattispecie in analisi consente ai giudici Amministrativi di pronunciarsi su alcune interessanti questioni.
Innanzitutto il TAR, nel respingere le contro eccezioni mosse dallâamministrazione convenuta, rileva che non sussiste il vizio di inammissibilità del ricorso presentato per mancanza di censura in ordine alla corretta attribuzione del punteggio, in quanto lâinteresse a ricorrere contro la procedura di aggiudicazione dei contratti della Pubblica Amministrazione va saggiato in concreto con riferimento ai singoli vizi dedotti dalla parte interessata in ordine alla procedura concorsuale.
Nel caso di specie è stata dedotta lâirregolare composizione dellâorgano collegiale che ha proceduto alla valutazione dellâofferta con un giudizio che ha portato allâesclusione dalla partecipazione alla gara dellâofferente, e, pertanto, è di intuitiva evidenza che, in capo al soggetto escluso, si radichi lâinteresse allâiniziativa giurisdizionale.
Oltre a ciò lâAmministrazione resistente sostiene che secondo lâorientamento giurisprudenziale prevalente, lâassenza di un componente della Commissione sarebbe irrilevante in adesione al principio secondo cui il consesso valutatore non opera come collegio perfetto ove debba svolgere unâattività meramente istruttoria o preparatoria alla gara.
La tesi difensiva prospettata non è stata però accolta in quanto, nello specifico, lâattività della commissione non si è limitata allo svolgimento di una mera attività conoscitiva od istruttoria, ma ha riguardato proprio lâattività decisoria e valutativa culminata con lâattribuzione dei punteggi assegnati allâofferta della ricorrente.
Da ciò lâinderogabile necessità del plenum dellâorgano collegiale, la cui irregolare costituzione rende illegittima lâesclusione dalla gara disposta nei riguardi della società ricorrente, e si riverbera sulla procedura concorsuale culminata con l'aggiudicazione dei servizi sociali alla società controinteressata.
Pertanto il Tribunale amministrativo, giuste le esposte considerazioni, ha accolto il ricorso presentato.
Autore
Dott. F.A. Corrias
Data
martedì 20 gennaio 2004
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