Via Saffi, 49 01100 VITERBO     |     provinciavt@legalmail.it     |     0761 3131

Indici della Rassegna

Titolo
Illegittima esclusione dalla gara se non sussiste il plenum della commissione valutatrice
Argomento
Appalti
Abstract
(Tar Lazio, sez. II, sent. 8 Gennaio 2004, n. 41)
Testo

? Il Fatto
Una ditta, partecipante ad una gara per l’affidamento di un servizio pubblico, impugnava, davanti al TAR Lazio, la deliberazione (di Giunta Comunale) con la quale era stata approvata la graduatoria formulata dalla Commissione di gara.
La Ditta - esclusa per non aver raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando di gara – sollevava nel ricorso l’eccezione relativa alla violazione del principio di collegialità della Commissione, in quanto un membro del collegio non risultava presente alla seduta di valutazione dell’offerta presentata dal ricorrente.

? Il Principio
La trattazione della fattispecie in analisi consente ai giudici Amministrativi di pronunciarsi su alcune interessanti questioni.
Innanzitutto il TAR, nel respingere le contro eccezioni mosse dall’amministrazione convenuta, rileva che non sussiste il vizio di inammissibilità del ricorso presentato per mancanza di censura in ordine alla corretta attribuzione del punteggio, in quanto l’interesse a ricorrere contro la procedura di aggiudicazione dei contratti della Pubblica Amministrazione va saggiato in concreto con riferimento ai singoli vizi dedotti dalla parte interessata in ordine alla procedura concorsuale.

Nel caso di specie è stata dedotta l’irregolare composizione dell’organo collegiale che ha proceduto alla valutazione dell’offerta con un giudizio che ha portato all’esclusione dalla partecipazione alla gara dell’offerente, e, pertanto, è di intuitiva evidenza che, in capo al soggetto escluso, si radichi l’interesse all’iniziativa giurisdizionale.

Oltre a ciò l’Amministrazione resistente sostiene che secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, l’assenza di un componente della Commissione sarebbe irrilevante in adesione al principio secondo cui il consesso valutatore non opera come collegio perfetto ove debba svolgere un’attività meramente istruttoria o preparatoria alla gara.

La tesi difensiva prospettata non è stata però accolta in quanto, nello specifico, l’attività della commissione non si è limitata allo svolgimento di una mera attività conoscitiva od istruttoria, ma ha riguardato proprio l’attività decisoria e valutativa culminata con l’attribuzione dei punteggi assegnati all’offerta della ricorrente.
Da ciò l’inderogabile necessità del plenum dell’organo collegiale, la cui irregolare costituzione rende illegittima l’esclusione dalla gara disposta nei riguardi della società ricorrente, e si riverbera sulla procedura concorsuale culminata con l'aggiudicazione dei servizi sociali alla società controinteressata.
Pertanto il Tribunale amministrativo, giuste le esposte considerazioni, ha accolto il ricorso presentato.
Autore
Dott. F.A. Corrias
Data
martedì 20 gennaio 2004
 
Valuta questa Pagina
stampa