Indici della Rassegna
Titolo
Diritto di accesso anche nel caso di Società per Azioni
Argomento
Diritto di accesso
Abstract
(Tar Lazio, sez. III - Ter, Sent. 12 gennaio 2004, n. 80)
Testo
? Fatto
Nella sentenza in esame, il Centro Studi Tributari proponeva ricorso avverso il silenzio rifiuto opposto dalla intimata Società Sviluppo Italia, società per azioni con finalità pubbliche, nei confronti della richiesta di accesso ai documenti amministrativi inoltrata precedentemente dalla ricorrente a tutela del suo asserito credito.
? Contenuto
I giudici amministrativi hanno ritenuto che la veste formale giuridica, utilizzata da soggetti incaricati di perseguire finalità pubbliche, non esime la società costituita, anche nel caso di società per azioni, dal rispetto delle norme previste dalla Legge n. 241/90 in materia di accesso ai documenti.
? Principi e criteri
Con la sentenza in esame è stato, pertanto, ribadito lâorientamento formatosi con le precedenti pronunce del Consiglio di Stato (sez VI, n. 2855 del 24.05.2002; sez. VI, n. 192 del 22.01.2001) secondo cui decisivi in merito allâesistenza del diritto di accesso agli atti amministrativi, sono il perseguimento di pubblico interesse, la gestione di fondi pubblici, tra cui quelli nazionali, regionali e comunitari.
? Accesso e riservatezza
Nella parte motivazionale della sentenza i Giudici si sono soffermati anche sulla questione inerente al bilanciamento tra diritto di accesso ai documenti amministrativi e diritto alla riservatezza.
Eâ stato osservato che il contemperamento tra accesso e riservatezza non può essere rimesso alla discrezionalità amministrativa, trovando una specifica disciplina nella stessa legge 241/90 nella parte in cui, nel prevedere la tutela alla riservatezza, è fatto salvo il diritto alla visione della documentazione amministrativa che risulti necessaria ai fini della difesa e tutela dei propri interessi giuridici.
Autore
Dott. Paolo Felice
Data
martedì 20 gennaio 2004
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