? Con il D.P.C.M. 23 dicembre 2003, pubblicato sulla G.U. del 29 dicembre 2003, n. 300, è stato recepito l'accordo tra Stato, Regioni a Province autonome di Trento e Bolzano sulla tutela della salute dei non fumatori, sancito nella seduta della Conferenza permanente tra Stato, Regioni e Province autonome del 24 luglio 2003.
L'allegato n. 1 del citato decreto fissa i requisiti tecnici dei locali per fumatori, dei relativi impianti di ventilazione e di ricambio d'aria e dei modelli dei cartelli connessi al divieto di fumare.
I locali riservati ai fumatori ai sensi dell'art. 51, legge 16 gennaio 2003, n. 3, devono essere contrassegnati nel rispetto dei seguenti requisiti strutturali:
1. delimitazione su quattro lati attraverso pareti a tutta altezza;
2. dotazione di ingresso con porta a chiusura automatica;
3. fornitura di adeguata segnaletica;
4. dotazione di idonei mezzi meccanici di ventilazione forzata per il ricambio d'aria.
? Locali destinati agli esercizi di ristorazione
La superficie destinata ai fumatori, che non deve costituire un passaggio obbligato per i non fumatori, è inferiore alla metà della superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio.
Nei locali in cui è vietato fumare
devono essere collocati appositi cartelli recante la scritta <
>, integrata della indicazioni della relativa prescrizione di legge, delle sanzioni applicabili ai contravventori e dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e cui compete accertare le infrazioni.
I locali per fumatori
Sono contrassegnati da appositi cartelli, con l'indicazione luminosa contenente la scritta <>.
Detti cartelli sono integrati da altri cartelli luminosi recanti la dizione <>, che si accendono automaticamente in caso di mancato o inadeguato funzionamento degli impianti di ventilazione supplementare.
I locali non rispondenti a tutte le caratteristiche tecniche sopra descritte non sono idonei all'applicazione della normativa di cui all'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.