Via Saffi, 49 01100 VITERBO     |     provinciavt@legalmail.it     |     0761 3131

Indici della Rassegna

Titolo
Fissati i requisiti tecnici dei locali per fumatori
Argomento
Sanzioni amministrative
Abstract
(D.P.C.M. 23 dicembre 2003 di attuazione dell'art. 51, comma 2 L. n. 3/03, come modificato dall'art. 7, L. n. 303/03)
Testo

? Con il D.P.C.M. 23 dicembre 2003, pubblicato sulla G.U. del 29 dicembre 2003, n. 300, è stato recepito l'accordo tra Stato, Regioni a Province autonome di Trento e Bolzano sulla tutela della salute dei non fumatori, sancito nella seduta della Conferenza permanente tra Stato, Regioni e Province autonome del 24 luglio 2003.

L'allegato n. 1 del citato decreto fissa i requisiti tecnici dei locali per fumatori, dei relativi impianti di ventilazione e di ricambio d'aria e dei modelli dei cartelli connessi al divieto di fumare.

I locali riservati ai fumatori ai sensi dell'art. 51, legge 16 gennaio 2003, n. 3, devono essere contrassegnati nel rispetto dei seguenti requisiti strutturali:
1. delimitazione su quattro lati attraverso pareti a tutta altezza;
2. dotazione di ingresso con porta a chiusura automatica;
3. fornitura di adeguata segnaletica;
4. dotazione di idonei mezzi meccanici di ventilazione forzata per il ricambio d'aria.


? Locali destinati agli esercizi di ristorazione
La superficie destinata ai fumatori, che non deve costituire un passaggio obbligato per i non fumatori, è inferiore alla metà della superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio.

Nei locali in cui è vietato fumare
devono essere collocati appositi cartelli recante la scritta <>, integrata della indicazioni della relativa prescrizione di legge, delle sanzioni applicabili ai contravventori e dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e cui compete accertare le infrazioni.

I locali per fumatori
Sono contrassegnati da appositi cartelli, con l'indicazione luminosa contenente la scritta <>.
Detti cartelli sono integrati da altri cartelli luminosi recanti la dizione <>, che si accendono automaticamente in caso di mancato o inadeguato funzionamento degli impianti di ventilazione supplementare.

I locali non rispondenti a tutte le caratteristiche tecniche sopra descritte non sono idonei all'applicazione della normativa di cui all'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
lunedì 05 gennaio 2004
 
Valuta questa Pagina
stampa