? Il quesito
Le amministrazioni, nel formulare i bandi, possono richiedere, alle imprese, requisiti di partecipazione e di qualificazione più rigorosi e restrittivi di quelli minimi stabiliti dalla legge ?
? La risposta
I giudici della V sezione del Consiglio di Stato, con sentenza 31 dicembre 2003 n. 9305, sostengono che è da ritenersi legittima la prescrizione, contenuta in un bando di gara, che richiede, alle imprese partecipanti, ulteriori requisiti (attestazione di un esperienza specifica che soddisfi le attese di competenza e di professionalità sottese all’esecuzione dell’appalto) rispetto a quelli previsti per legge.
L’accesso alla gara per l’affidamento del relativo appalto viene ristretto, in tal modo, alle sole imprese capaci, per la specifica esperienza acquisita nel settore, di garantire una corretta gestione nel peculiare tipo di servizio che intendono appaltare.
La vigente normativa impone, infatti, alle amministrazioni solo dei requisiti minimi per la partecipazione alle procedure di gara, facendo rimanere salva la facoltà, in presenza di specifiche esigenze, di prevederne di più rigorose.
E’ evidente che gli ulteriori requisiti dovranno essere espressamente previsti dalla lex specialis della gara e che il limite di tale facoltà è costituito dal rispetto del principio di proporzionalità.
Secondo un univoco ed ormai consolidato orientamento giurisprudenziale i Giudici di Palazzo Spada ribadiscono, con la sentenza evidenziata, che la pubblica Amministrazione ben può prevedere, nel bando di gara, ed imporre, a carico dei soggetti che a questa chiedano di partecipare, prescrizioni ed adempimenti ulteriori, nonché, quanto alla prova del possesso dei requisiti, strumenti diversi da quelli contemplati dalla legge, purchè questa facoltà discrezionale sia esercitata nel rispetto dei principi della ragionevolezza, pertinenza e congruità all’oggetto dell’appalto ed alle modalità di esecuzione dei lavori; della parità di condizioni tra i concorrenti e del favore della massima partecipazione.
Deve ritenersi, pertanto, legittima la prescrizione di bando che, a garanzia di una corretta gestione dell’appalto, obbliga gli aspiranti concorrenti a dimostrare la propria capacità tecnica operativa.