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Indici della Rassegna

Titolo
Va considerata la buona fede o l'errore materiale del trasgressore?
Argomento
Sanzioni amministrative
Abstract
(Direz. Gen. Min. Interno, Circolare prot. n. M/2413/13 del 20/11/2003;)
Testo
Il Ministero retto da Giuseppe Pisanu, contraddicendo un suo precedente orientamento (Circolare prot. n. M/24113/13 del 18 luglio 1998), ha disposto che un’applicazione rigorosa e generalizzata del combinato normativo del codice della strada può comportare, in taluni casi, una palese distorsione applicativa.
Pertanto, un errore irrisorio nel pagamento della sanzione comminata non può comportare, automaticamente, un abnorme penalizzazione economica del trasgressore, la “ ... norma dovrà essere interpretata e applicata con intelligenza e ragionevolezza, ovvero con quell’elementare buonsenso che serve ad impedire conseguenze macroscopiche tra ciò che è stato pagato e ciò che invece sarebbe dovuto ... “ secondo la pedissequa applicazione della disposizione normativa.
E’ chiaro, comunque, che tale criterio non può tradursi in una discrezionalità amministrativa tecnica. Trattasi, infatti, di applicazione di norme il cui presidio si fonda certo sul rispetto, ma anche sulla correlazione tra disposizioni e imparzialità della pubblica amministrazione.

I criteri cardine di siffatta linea di azione trovano fondamento sia nei principi generali della nostra Costituzione, sia nei principi generali dell’ordinamento giuridico relativi alla materia in analisi, nel quale si collocano in primo luogo quelli del sistema paragiurisdizionale dell’attività penale.

Sul punto l’art. 3 della legge n. 689/81 costituisce la porta di ingresso a tali generali principi in quanto riconosce la rilevanza dell’elemento soggettivo del trasgressore .
Tale disposizione esclude la punibilità quando la condotta è stata determinata da errore sul fatto, ovvero posta in essere in buona fede o senza coscienza e volontà.

In conclusione, quindi, la circolare invita le pubbliche amministrazioni competenti ad individuare un sistema di analisi che consenta di valutare l’eventuale elemento soggettivo della buona fede scusante in materia di pagamenti parziali .
In pratica, si tratterà di ricercare un criterio di carattere generale che possa contemperare da un lato le esigenze indicate dell’organo ministeriale e dall’altro le complessità tecniche connesse alla gestione informatizzata dei procedimenti amministrativi a disposizione di ogni singolo comando accertatore.

Autore
Dott. F.A. Corrias
Data
lunedì 05 gennaio 2004
 
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