Indici della Rassegna
Titolo
Strade pubbliche e responsabilità della P.A.
Abstract
(Tribunale di Viterbo, sent. n. 7/03)
Testo
? Il fatto
La Sig.ra M.P., con atto regolarmente notificato, conveniva in giudizio la Provincia di Viterbo per sentirla condannare al risarcimento delle lesioni subite, dell'invalidità permanente e del danno biologico della ricorrente e della figlia minore, nonchè al risarcimento di tutti i danni materiali subiti dalle loro persone e dalla distruzione dell'autovettura, a seguito di sinistro avvenuto per sbandamento dell'autovettura, condotta dalla ricorrente, a causa di un'estesa chiazza di ghiaccio presente sulla S.P.
La Sig.ra M.P. riteneva sussistere la colposa incuria dell'Amm.ne Prov.le per carenza di manutenzione del tratto di strada ove è occorso il sinistro.
? Il principio
Con la sentenza in esame, il Tribunale di Viterbo ritiene l'art. 2051 c.c. non applicabile in relazione a beni demaniali destinati ad un uso generale e diretto da parte di tutti gli appartenenti alla collettività e di dimensioni tali da non essere concepibile, rispetto ad essi, un rapporto di custodia da parte della pubblica amministrazione proprietaria.
Detto principio è stato ritenuto perfettamente applicabile alla strada provinciale di cui trattasi.
Per contro - si legge in sentenza - "è astrattamente applicabile l'art. 2043 c.c., che postula, però, la dimostrazione della colpa dell'amministrazione".
In linea con l'orientamento della Cassazione (sent. n. 1024/98) il Tribunale di Viterbo ritiene che gli enti pubblici, che hanno la gestione e l'obbligo di manutenzione di strade ordinarie non sono tenuti a realizzare, in ogni caso, tutte le strutture accessorie ad esse nè tutte le misure cautelari, dipendendo l'esigenza di adottare tali misure dalle caratteristiche e dalla natura di ciascuna strada, secondo una valutazione discrezionale della p.a., la quale, pertanto, potrà dotare di dette protezioni solo alcune parti di una strada e
non altre, purchè l'opera, per come in concreto realizzata, non costituisca essa stessa un'insidia e cioè una situazione di pericolo non visibile e non prevedibile.
Nell'esercizio del potere discrezionale inerente l'esecuzione e manutenzione di opere pubbliche, la p.a. incontra limiti derivanti sia da norme di legge, regolamentari e tecniche, sia da regole di comune prudenza e diligenza, prima fra tutte quella del "neminem ledere" in ossequio alla quale essa è tenuta a far sì che l'"opus publicum" - in particolare una strada aperta al pubblico transito - non integri per l'utente gli estremi di una situazione di pericolo occulto (cosiddetta insidia o trabocchetto).
Tale situazione ricorre, in particolare, quando lo stato dei luoghi è caratterizzato dal doppio e concorrente requisito della "non visibilità aggettiva" e della "non prevedibilità soggettiva" del pericolo.
Il Giudice, rigettando le richieste di parte attrice, conclude affermando che, nel caso di specie, considerata l'ora ed il giorno dell'anno in cui si è verificato il sinistro, era facilmente prevedibile la presenza di ghiaccio sulla strada e, pertanto, la ricorrente avrebbe dovuto prestare particolare attenzione alla guida dell'autovettura.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
domenica 04 aprile 2004
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