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Indici della Rassegna

Titolo
Nozione, giurisdizione e competenza a decidere
Argomento
Servizi pubblici
Abstract
(Tar Lazio, sez. III , sent. 20 gennaio 2004, n. 473; Tar Lazio, sez. III, sent. 3 febbraio 2004, n. 977)
Testo

? Tribunale Amministrativo Regionale

Il giudice amministrativo territoriale, in due recenti occasioni - e richiamando precedenti interventi giurisdizionali interpretativi - ha fornito chiarimenti circa la nozione di servizio pubblico, confermando che “il servizio si qualifica pubblico quando l’attività in cui esso consiste sia indirizzata istituzionalmente al pubblico, mirando a soddisfare direttamente esigenze della collettività in coerenza con i compiti propri dell’amministrazione pubblica nel momento in cui eroga prestazioni al pubblico degli utenti”.

Sono escluse da detta nozione, invece, le attività effettuate dal gestore o dalla p.a. per consentire la gestione ed organizzazione del


servizio, escludendo le attività strumentali, presupposto per l’espletamento del servizio pubblico.

? Corte di Cassazione

Richiamando espressamente anche il precedente pronunciamento della Suprema Corte a Sezioni Unite (sent. n. 10726/2002), si può ribadire che “il servizio pubblico comprende i rapporti che si instaurano tra il gestore del servizio e gli utenti in favore dei quali le prestazioni del servizio vengono effettuate, ma non si amplia e non include l’attività strumentale al detto servizio pubblico comprendendo l’acquisizione dei beni necessari all’espletamento del servizio pubblico”.

? Consiglio di Stato

Anche il Consiglio di Stato, nel parere espresso in occasione dell’emanazione del D. Leg.vo n. 80/1998, ha fornito la definizione del servizio pubblico, includendovi tutte le attività svolte da qualsivoglia soggetto riconducibili ad un ordinamento di settore sottoposte a controllo, vigilanza o a mera autorizzazione di una amministrazione pubblica.
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
mercoledì 25 febbraio 2004
 
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