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Indici della Rassegna

Titolo
Iscrizioni a ruolo primadel perfezionamento della notificazione
Argomento
Notificazioni
Abstract
(Corte Costituzionale, sent. 2 aprile 2004, n. 107)
Testo
Già nella Rassegna n. 04/04 era stato sottolineato il principio affermato dalla Corte costituzionale, con sentenza del 23 gennaio 2004, n. 28, secondo cui in tema di procedimento notificatorio, gli artt. 3 e 24 Cost. tutelano l'interesse delle parti del processo a non vedersi addebitate conseguenze decadenziali derivanti dalla condotta di altri soggetti, sottratta ai loro poteri di impulso.

Sulla base di detto principio è stata sollevata l'illegittimità costituzionale dell'art. 647 c.p.c., nella parte in cui prevede che l'opposizione non possa essere proseguita, in caso di tardiva costituzione in giudizio dell'opponente, anche quando il mancato rispetto del termine per l'iscrizione a ruolo derivi da ritardo nella consegna dell'originale notificato dell'atto di opposizione da parte dell'ufficiale giudiziario.

La Corte Costituzionale ha dichiarato la questione inammissibile per i motivi che di seguito si espongono.
Il dubbio sulla legittimità costituzionale dell'art. 647 c.p.c. è stata fondata sull'assunto che l'opponente a decreto ingiuntivo, in quanto impossibilitato ad iscrivere a ruolo la citazione il cui originale non gli sia stato tempestivamente restituito dall'ufficiale giudiziario, subirebbe irragionevolmente gli effetti pregiudiziali (improcedibilità dell'opposizione) del ritardo a lui non imputabile.

I giudici della Corte Costituzionale, con la sentenza in esame, sostengono l'errata interpretazione testé evidenziata. Precisano, infatti, che coerentemente con i principi precedentemente affermati (sentt. n. 477/2002 e n. 28/2004), poichè la notificazione si perfeziona, per il notificante, con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, ne discende che da quel momento possono essere da lui compiute le attività, tra cui l'iscrizione a ruolo, che presuppongono la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, ferma restando, in ogni caso, la decorrenza del termine finale della consegna al destinatario.

A conferma di detto orientamento due sono le norme che devono essere valutate:
1) art. 5, 3° comma, legge n. 890/82 ove prevede la possibilità di iscrivere a ruolo una causa prima del perfezionamento della notificazione per il destinatario, nel caso di notifica a mezzo posta;
2) art. 291 c.p.c. ove consente all'attore di ottenere, alla prima udienza, un termine per rinnovare la notificazione della citazione viziata da nullità, senza incorrere in alcuna decadenza.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
venerdì 09 aprile 2004
 
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