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Titolo
Ai fini dell'ammissibilità del ricorso giurisdizionale si deve distinguere tra "perfezionamento" ed "esistenza" della notificazione
Abstract
(Tar Lazio, Roma, sez, II- ter, sent. 9 giugno 2004, n.5506)
Testo
? Il principio
Con la già commentata sentenza 26 novembre 2002, n. 477, il Giudice delle leggi aveva dichiarato lâillegittimità costituzionale dellâart. 149, comma 2, c.p.c., in combinato disposto con lâart. 4, 3° comma, Legge 890/82, nella parte in cui si prevedeva che la notificazione si sarebbe perfezionata, per il notificante, alla data di ricezione dellâatto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dellâatto allâufficiale giudiziario.
In quella sede si ritenne palesemente irragionevole, oltre che lesivo del diritto alla difesa del notificante, che un effetto di decadenza potesse discendere dal ritardo nel compimento di unâattività riferibile, non al notificante stesso, bensì a soggetti diversi, in particolare allâufficiale giudiziario (notifica a mani) e allâagente postale (notifica per posta).
La dottrina â primo fra tutti G. Virga - ha però puntualizzato che la circostanza, secondo cui la data di efficacia della notifica coincide, per il notificante, con la data di consegna dellâatto allâufficiale giudiziario non autorizza ad andare oltre nel senso che il richiedente si possa ormai disinteressare allâesito della notifica per posta, atteso che il deposito della cartolina di ricevimento continua a costituire la prova dellâesistenza dellâavvenuta notifica.
Occorre distinguere, pertanto, tra âperfezionamentoâ della notifica, che si realizza per il richiedente al momento della presentazione dellâatto da notificare allâufficiale giudiziario ed âesistenzaâ della notifica â o meglio prova della sua esistenza â che si realizza, per contro, solamente mediante il deposito in giudizio della cartolina di ricevimento.
I Giudici Amministrativi con la sentenza in epigrafe hanno, così, precisato che âil mancato deposito degli avvisi di ricevimento del ricorso da parte dei soggetti evocati in giudizio, e la conseguente impossibilità , in mancanza di costituzione delle parti intimate, di stabilire la reale ed effettiva instaurazione del contraddittorio, conduce inevitabilmente ad una declaratoria di inammissibilità â.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
venerdì 11 giugno 2004
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