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Indici della Rassegna

Titolo
Ai fini dell'ammissibilità del ricorso giurisdizionale si deve distinguere tra "perfezionamento" ed "esistenza" della notificazione
Argomento
Notificazioni
Abstract
(Tar Lazio, Roma, sez, II- ter, sent. 9 giugno 2004, n.5506)
Testo

? Il principio

Con la già commentata sentenza 26 novembre 2002, n. 477, il Giudice delle leggi aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 149, comma 2, c.p.c., in combinato disposto con l’art. 4, 3° comma, Legge 890/82, nella parte in cui si prevedeva che la notificazione si sarebbe perfezionata, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.
In quella sede si ritenne palesemente irragionevole, oltre che lesivo del diritto alla difesa del notificante, che un effetto di decadenza potesse discendere dal ritardo nel compimento di un’attività riferibile, non al notificante stesso, bensì a soggetti diversi, in particolare all’ufficiale giudiziario (notifica a mani) e all’agente postale (notifica per posta).

La dottrina – primo fra tutti G. Virga - ha però puntualizzato che la circostanza, secondo cui la data di efficacia della notifica coincide, per il notificante, con la data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario non autorizza ad andare oltre nel senso che il richiedente si possa ormai disinteressare all’esito della notifica per posta, atteso che il deposito della cartolina di ricevimento continua a costituire la prova dell’esistenza dell’avvenuta notifica.

Occorre distinguere, pertanto, tra “perfezionamento” della notifica, che si realizza per il richiedente al momento della presentazione dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario ed “esistenza” della notifica – o meglio prova della sua esistenza – che si realizza, per contro, solamente mediante il deposito in giudizio della cartolina di ricevimento.

I Giudici Amministrativi con la sentenza in epigrafe hanno, così, precisato che “il mancato deposito degli avvisi di ricevimento del ricorso da parte dei soggetti evocati in giudizio, e la conseguente impossibilità, in mancanza di costituzione delle parti intimate, di stabilire la reale ed effettiva instaurazione del contraddittorio, conduce inevitabilmente ad una declaratoria di inammissibilità”.

Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
venerdì 11 giugno 2004
 
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