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Indici della Rassegna

Titolo
La soffitta "non abitabile" non produce rifiuti
Argomento
Imposte e tasse
Testo
Il fatto
Un Comune contestava ad un contribuente il mancato pagamento della tassa sulla spazzatura in merito ad una soffitta annessa all’immobile principale.
Il proprietario dell’immobile giustificava l’omessa contribuzione sulla base delle “obiettive condizioni di non utilizzabilità" dell’annesso locale. Precisava il contribuente, infatti, che l’altezza della soffitta andava da centimetri 20 a 120, dimensioni che - di certo - non consentivano l’abitabilità del locale.
Il Comune, in tutta risposta, ha ritenuto comunque dovuta la tassa in questione atteso che l’altezza massima del locale supera gli 80 centimetri.

La Norma
L’articolo 62, comma 2, del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507, dispone che “non sono soggetti alla tassa i locali che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell‘anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o a idonea documentazione".


La Risposta
Analizzata la questione alla luce della normativa citata, l’esperto in materia ha ritenuto doversi considerare “inutilizzabile" una soffitta d’altezza variabile fra i 20 e i 120 centimetri non presentando, nella realtà pratica i parametri che consentono l’abitabilità della stessa.
Detta palese evidenza dovrebbe essere chiara anche al Comune che - senza logica giuridica - ritiene, per contro, tassabili tutti i locali di altezza superiore a 80 centimetri.

Per le caratteristiche possedute dalla soffitta non è possibile sostenere che ivi si possano svolgere quelle attività umane quotidiane che costituiscono la vera origine della produzione dei rifiuti domestici.

Poichè il locale non ha una praticabilità tale da poter essere adibito ai normali usi della vita familiare quotidiana essendo accessibile in modo assolutamente sporadico, non si giustifica l’imposizione reclamata dall‘ ente locale.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
venerdì 12 novembre 2004
 
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