Indici della Rassegna
Titolo
La soffitta "non abitabile" non produce rifiuti
Argomento
Imposte e tasse
Testo
Il fatto
Un Comune contestava ad un contribuente il mancato pagamento della tassa sulla spazzatura in merito ad una soffitta annessa allâimmobile principale.
Il proprietario dellâimmobile giustificava lâomessa contribuzione sulla base delle âobiettive condizioni di non utilizzabilità " dellâannesso locale. Precisava il contribuente, infatti, che lâaltezza della soffitta andava da centimetri 20 a 120, dimensioni che - di certo - non consentivano lâabitabilità del locale.
Il Comune, in tutta risposta, ha ritenuto comunque dovuta la tassa in questione atteso che lâaltezza massima del locale supera gli 80 centimetri.
La Norma
Lâarticolo 62, comma 2, del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507, dispone che ânon sono soggetti alla tassa i locali che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dellâanno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o a idonea documentazione".
La Risposta
Analizzata la questione alla luce della normativa citata, lâesperto in materia ha ritenuto doversi considerare âinutilizzabile" una soffitta dâaltezza variabile fra i 20 e i 120 centimetri non presentando, nella realtà pratica i parametri che consentono lâabitabilità della stessa.
Detta palese evidenza dovrebbe essere chiara anche al Comune che - senza logica giuridica - ritiene, per contro, tassabili tutti i locali di altezza superiore a 80 centimetri.
Per le caratteristiche possedute dalla soffitta non è possibile sostenere che ivi si possano svolgere quelle attività umane quotidiane che costituiscono la vera origine della produzione dei rifiuti domestici.
Poichè il locale non ha una praticabilità tale da poter essere adibito ai normali usi della vita familiare quotidiana essendo accessibile in modo assolutamente sporadico, non si giustifica lâimposizione reclamata dallâ ente locale.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
venerdì 12 novembre 2004
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