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Indici della Rassegna

Titolo
Immodificabilità dell'offerta e limiti all'ammissibilità dei correttivi
Argomento
Appalti
Abstract
(Tar Lazio, sez. I- bis, sent. 27 ottobre 2004, n. 11948)
Testo
Le clausole del bando di gara sono vincolanti sia per i partecipanti alla selezione, che per la stessa amministrazione che è tenuta a garantire che, nel procedimento di scelta del contraente, siano rispettate parità di condizioni di partecipazione a tutti i concorrenti.

La stretta osservanza dei principi informatori della gara non impedisce alla stazione appaltante, in sede di verifica dell’offerta, di procedere, in contraddittorio, all’analisi dei costi (con l’intervento dei partecipanti) finalizzata all’esplicazione dei dati.

Nella fase di controllo della congruità delle offerte, apparentemente anomale, ben può consentirsi l’esame congiunto degli elementi componenti la proposta stessa così da avere cognizione della organizzazione aziendale che possa essere di supporto all’accertamento della garanzia della serietà e della fondatezza dell’offerta laddove essa appaia, ad un primo esame, non rispondente ai minimi contrattuali.
Il detto principio di trasparente contraddittorio non può comunque consentire di pervenire a progressive modifiche, giustificazioni e correttivi.

I chiarimenti "postumi" debbono trovare ingresso entro limiti già manifestati (secondo gli elementi forniti) ed essere, quindi, di mero ausilio interpretativo - e non di modifica - nelle parti risultanti carenti.
Ogni dilazione del detto potere chiarificatore ha l'effetto di alterare il principio della par condicio dei concorrenti e dell'immodificabilità dell'offerta, scaduti i termini assegnati per l'incombente, e la vanificazione della stessa snellezza procedimentale.

Nel caso in esame l'ammessa modificazione degli elementi dell'offerta ha provocato l'impugnativa della parte lesa dall'opera ricostruttrice/riparatrice della commissione con conseguente declaratoria di illegittimità dell'operato del detto organo di valutazione e dell'amministrazione che lo ha fatto proprio.
Il conseguente annullamento dell'aggiudicazione ha travolto anche gli atti successivi adottati, compresa l'aggiudicazione cui è seguito l'"effetto invalidante del contratto".

Il Tar ha comunque rimesso alla stazione appaltante ogni decisione in merito all'aggiudicazione dell'appalto.
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
venerdì 12 novembre 2004
 
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