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Indici della Rassegna

Titolo
Non può ritenersi stipulato il contratto d'opera professionale sulla scorta della mera delibera di giunta
Argomento
Contratti
Abstract
(Corte di Cassazione, Sez II., sent. 30 luglio 2004, n. 14570)
Testo
Appare di primaria rilevanza ed interesse richiamare l’attenzione sulla necessità che i rapporti convenzionali tra la pubblica amministrazione ed i professionisti (tecnici e legali) siano oggetto di specificazione nelle rispettive pattuizioni tramite contratti scritti e sottoscritti dai soggetti abilitati a rappresentare la volontà dell’amministrazione.

E’ da porre quindi l’accento sulle finalità - e limitata efficacia - dell’atto deliberativo della giunta che è manifestazione di un volere interno e che non concretizza una autonoma capacità di esternazione di tale volontà.

A tal proposito e per il fine indicato si segnala il pronunciamento della Suprema Corte nelle sue linee essenziali ma caratterizzanti i singoli aspetti civilistici.

1. Nessun contratto d’opera professionale può ritenersi validamente stipulato sulla scorta della mera delibera della Giunta laddove non risulti intervenuta tra le parti una formale convenzione contenente gli elementi essenziali del contratto, ritualmente sottoscritta dalle parti stesse.

2. La delibera è atto di mera rilevanza interna all’ente che “ha solo natura autorizzatoria e quale unico destinatario il diverso organo legittimato ad esprimere la volontà all’esterno".

3. Laddove detto atto interno venga portato a conoscenza della controparte privata e ad essa espressamente indirizzato quale proposta e restituito sottoscritto per accettazione ovvero anche accompagnato da atto di accettazione, ovvero ancora il detto professionista proceda all’esecuzione dell’incarico in alcun modo potrebbe reputarsi costituito un valido rapporto contrattuale Infatti la volontà dell’ente non è stata esternata dall’organo gestionale a ciò deputato ed attributario dello specifico potere, la delibera è mera espressione di volere che deve essere portato (eseguendolo) a conoscenza del destinatario a mezzo l’organo amministrativo.

4. Né può validamente farsi riferimento alla normativa sulla contabilità generale dello stato (ancorché richiamata dal T.U. Enti Locali) atteso che la conclusione a distanza del contratto a mezzo corrispondenza "è limitata ai rapporti con le imprese commerciali per le esigenze praticità ma non anche per la costituzione di rapporti complessi quali quelli aventi ad oggetto incarichi di tipo professionale".

5. L’eventuale esecuzione dell’incarico in difetto del contratto scritto regolante i rispettivi doveri e diritto e modalità esecutive della detta attività professionale, può dar luogo a legittime pretese, ma a titolo di indebito secondo la norma dell’art. 2041 del codice civile.

6. bella detta nullità conosce il giudice chiamato a decidere la controversia, per l’applicazione del presunto contratto o per la sua corretta esecuzione, seppur nessuna delle parti ne abbia fatto menzione, atteso che il giudice deve conoscere della validità dell’atto.

Autore
Avv. M. T. Stringola]
Data
venerdì 12 novembre 2004
 
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