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Indici della Rassegna

Titolo
Responsabilità della pubblica amministrazione: art. 2043 o art. 2051 (onere dl custode) del Codice Civile?
Argomento
Diritto civile
Abstract
(Corte di Cassazione, sentenza dicembre 2004)
Testo
La Suprema Corte, dopo aver analizzato ad ampio spettro l’oscillante evoluzione giurisprudenziale in materia di responsabilità della pubblica amministrazione, espressamente dichiara di seguire l’orientamento maggioritario che riconduce la detta responsabilità per i danni subiti dall’utente della strada e prodotti per omessa o insufficiente manutenzione (laddove possa individuarsi l’inosservanza delle regole di prudenza, perizia e diligenza), alla norma primaria e fondamentale del neminem laedere.

La responsabilità dell’ente proprietario, seppur direttamente correlata all’inosservanza del detto principio, è riconoscibile subordinatamente alla prova (gravante sul danneggiato) dell’esistenza della situazione di non visibilità ed imprevedibilità della situazione di pericolo.

Non può trovare corretta applicazione, invece, la disposizione dell’art. 2051 del c.c. (responsabilità da cose in custodia) laddove il bene demaniale sia oggetto di uso generale e diretto da parte dei terzi.

Solo nell’ipotesi in cui sia la stessa amministrazione ad utilizzare il bene e, quindi, possa provvedere ad un costante e diretto controllo e vigilanza idonei ad impedire l’insorgenza delle cause di pericolo - ovvero il bene patrimoniale sia assoggettabile, per la ridotta estensione territoriale, alla adeguata vigilanza - può ricorrersi al corretto richiamo della disciplina di cui all’art. 2051 del codice civile, che fa ricadere sul custode la responsabilità del danno cagionato dalle cose sottoposte alla sua vigilanza e controllo.

Conclusivamente, laddove il sinistro sia avvenuto su strada, poichè non può fondatamente imporsi all’ente proprietario un onere pari a quello attribuito al custode, non si è ritenuto di poter accogliere la domanda di risarcimento fondata, non su una condotta omissiva o commissiva del soggetto proprietario, ma sulla mera correlazione tra la cosa e l’evento.

Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
mercoledì 05 gennaio 2005
 
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