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Indici della Rassegna

Titolo
Accesso agli atti da parte dei consiglieri comunali e provinciali
Argomento
Diritto di accesso
Abstract
(Tar Abruzzo – Pescara, sentenza dicembre 2004)
Testo
La sentenza in esame segue la pronuncia del Consiglio di Stato n. 7900/04 in materia di accesso agli atti della P.A. da parte dei consiglieri comunali e provinciali.
La sentenza del Tar Abruzzo è stata segnalata in considerazione dell’ulteriore novità che introduce nella materia di accesso agli atti con riferimento alla posizione di consigliere comunale.

FATTO
I Giudici amministrativi hanno, infatti, ritenuto illegittimo il diniego di accesso agli atti opposto dall’amministrazione ad un consigliere comunale avendo la richiesta ad oggetto documenti antecedenti all’assunzione del mandato.

MOTIVI
Si è precisato che anche gli atti risalenti a pregressi periodi della vita amministrativa del Comune, costituiscono una fonte importante per l’espletamento del ruolo istituzionale del consigliere, tenuto conto che gli atti compiuti dal consiglio Comunale non sono limitati alla semplice durata di una legislatura.

Il diritto di accesso non trova limite neppure nel diritto alla riservatezza di terzi essendo i consiglieri tenuti al segreto nei casi specificati dalla legge.

Pertanto, secondo il Tar Abruzzo, il mandato del consigliere non può essere considerato circoscritto ad un determinato ambito temporale, ma deve necessariamente essere riferito a tutta l’attività amministrativa al fine di poter essere utilmente ed efficacemente svolto a tutela degli interessi pubblici.

Certamente l’applicazione del principio enunciato dai Giudici del Tar Abruzzo garantisce una pienezza di continuità e trasparenza dell’azione amministrativa attribuendo al consigliere comunale di esercitare pienamente il proprio mandato senza alcun condizionamento temporale che possa limitarne il diritto di accesso agli atti della P.A..

Autore
Dott. Paolo Felice
Data
mercoledì 05 gennaio 2005
 
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