Indici della Rassegna
Titolo
Ai fini del pagamento ICI occorre verificare l'effettiva edificabilità dell'area
Argomento
Imposte e tasse
Abstract
(Corte di Cassazione, sentenza novembre 2004)
Testo
La Suprema Corte ha rivisitato il precedente orientamento di recente formazione (Cass. 24 agosto 2004 n. 16751) in materia di qualificazione delle aree, suscitando perplessità nei commentatori.
Lâattuale decisione trae il proprio fondamento dalla qualificazione â di stampo normativo e, nello specifico, dallâesegesi squisitamente letterale dellâart. 2 del d.leg.vo 504/1992 â âdellâ area edificabileâ.
Tale è lâarea utilizzabile a scopo edificatorio in base a strumenti urbanistici o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri di cui allâart. 5 - bis della legge 359/1992.
Il puntuale richiamo agli strumenti urbanistici generali o attuativi ed alla possibilità legale ed effettiva porta a ritenere che il legislatore abbia voluto distinguere le aree di immediata utilizzabilità a scopi edificatori, da quelle la cui edificabilità sia soggetta al verificarsi di alcune condizioni.
Da ciò la diversa valutazione dei beni anche ai fini della determinazione dellâICI, coerentemente all'inevitabile difformità della base imponibile.
Dato per accertato che solo per le zone urbanizzate è possibile il rilascio della concessione edilizia - in base al P.R.G. - prima dellâapprovazione dei piani attuativi, ai terreni che debbono attendere i piani particolareggiati o i piani di lottizzazione (ai fini dellâedificabilità , per poter ottenere la concessione) non può che essere riconosciuto un trattamento fiscale diverso.
Non è sostenibile che lâarea sia utilizzabile a scopo edificatorio se non può consentirsene lâedificazione fino allâapprovazione dei detti piani o fino a quando la norma di salvaguardia non è decaduta o revocata.
Di talchè, evidentemente, la base imponibile su cui applicare lâimposta non sarà diversa dal terreno agricolo, perché la ratio della distinzione dei terreni è quella di incidere sulle plusvalenze che il proprietario vanta con il rilascio della concessione edilizia e, quindi, con la possibilità reale di edificare.
Laddove si volessero colpire terreni non edificabili, lâimposta non sarebbe sul reddito, ma sul bene, rientrando tra le imposte patrimoniali.
âLo stesso Ministero delle finanze con la risoluzione ministeriale 17 ottobre 1997 n. 209/E della Dir. Centr per la fiscalità locale, serv.1, div. II, ha riconosciuto che le aree assoggettate dagli strumenti urbanistici a vincolo di inedificabilità , fino allâapprovazione dei piani particolareggiati ed attuativi, non possono essere considerati fabbricabili ai fini I.C.I.â.
Detta interpretazione trova giusto supporto anche nella disposizione dellâart. 10 della legge 212/2000.
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
mercoledì 05 gennaio 2005
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