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Indici della Rassegna

Titolo
FINANZIARIA: a) espunta la norma relativa alla sanatoria dei procedimenti amministrativi contabili per il conferimento di incarichi esterni; b) i limiti alle assunzioni sono estesi anche ai piccoli enti
Argomento
Enti locali
Testo
1. ESPUNTA LA NORMA RELATIVA ALLA SANATORIA DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E CONTABILI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA ESTERNA

Come già preannunciato nella precedente rassegna settimanale (n. 47 del 24/12/2004) il legislatore è nuovamente intervenuto sulla disposizione della Finanziaria 2005 che, nel testo non ancora approvato, prevedeva la “cancellazione d’ufficio” dei giudizi contabili ed amministrativi relativi al conferimento di incarichi esterni per consulenze alla P.A.

I rilievi mossi dai Giudici Contabili nell’immediatezza della proposizione della norma hanno prodotto l’effetto della pronta espunzione della disposizione censurata.
La modifica si pone quindi nel solco tracciato dai giudici della Corte dei Conti che anche con recenti pronunce hanno dato segnali di forte severità in materia.

Da ultimo si veda la sentenza Corte dei Conti sez. Veneto n. 1706 del 20/12/2004, che ha condannato un comune al pagamento dei danni arrecati all’erario a seguito dell’affidamento a soggetto esterno alla P.A. di una consulenza professionale.

Sottolineano i giudici contabili come ogni consulenza debba essere ben individuata ed argomentata, anche nella quantificazione degli oneri, che non possono essere indifferenziati. Pertanto responsabile deve ritenersi il Comune che ha affidato l’incarico senza tale preventiva quantificazione.


2. I LIMITI ALLE ASSUNZIONI ESTESI ANCHE AI PICCOLI ENTI

A differenza di quanto stabilito dalle precedenti leggi finanziarie, le limitazioni alle assunzioni riguardano anche i piccoli comuni, prima non sottoposti a vincoli.

Non soltanto i comuni con popolazione superiore a 3 mila abitanti, ma tutte le amministrazioni locali – comunità montane comprese – dovranno rispettare il patto di stabilità per poter effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo.

Pertanto, sono altresì vietate le assunzioni tramite mobilità, quelle autorizzate nell’anno 2004 e quelle per le categorie protette, nonché le assunzioni a tempo determinato ed il conferimento di incarichi di collaborazione, anche coordinata e continuativa.
La Finanziaria fa salvi soltanto i trasferimenti compensativi per la mancata assegnazione di personale.
Autore
Dott. F.A. Corrias
Data
venerdì 14 gennaio 2005
 
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