Indici della Rassegna
Titolo
Infortunio in itinere: sussiste anche in ipotesi di breve sosta nel tragitto
Abstract
(Corte Costituzionale, ordinanza gennaio 2005)
Testo
Il Tribunale di Trento ha sollevato la questione di legittimità della norma di cui all'art. 2, comma 3, D.P.R. 1124/65 - "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" - nella parte in cui esclude dall'assicurazione obbligatoria gli incidenti in itinere ove vi sia stata interruzione non necessaria del normale percorso di andata e ritorno dalla propria abitazione alla sede lavorativa.
La Consulta, nel dichiarare non fondata la questione ha fornito importanti chiarimenti in materia.
L'infortunio in itinere costituisce un prolungamento dell'assicurazione cui il lavoratore sia soggetto in ragione della natura o delle modalità delle mansioni dedotte nel contratto.
Il terzo comma dell'art. 2 del D.P.R. 1124/65, esclude dalla tutela assicurativa, quale eccezionale ipotesi di deroga al canone generale dell'indennizzabilità , il caso di interruzioni o deviazioni a condizione che esse non siano affatto dipendenti dal lavoro o che, comunque, non siano necessitate.
Sostengono i giudici della Consulta che per poter individuare una vera e propria "interruzione" occorre tener conto della giurisprudenza ordinaria e dei principi ermeneutici consolidati in materia.
Il Principio
Secondo la prevalente ed autorevole giurisprudenza, quindi, una breve sosta nel tragitto dal luogo di lavoro a casa, e viceversa, che non alteri le condizioni di rischio non integra l'ipotesi dell'interruzione e non è quindi esclusa dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in itinere.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
venerdì 14 gennaio 2005
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