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Indici della Rassegna

Titolo
Gli interessi per ritarda corresponsione delle retribuzioni hanno decorrrenza dall'adozione dell'atto
Argomento
Pubblico impiego
Abstract
(Consiglio di Stato,sentenza dicembre 2004)
Testo
Richiamando la recente e monocorde espressione giurisprudenziale (Consiglio di Stato 14.04.2004 n. 21216 e 19.07.2004 n. 5177) si è sancito che solo i provvedimenti costitutivi di nuove posizioni di stato determinano, e costituiscono per il pubblico dipendente, il perfezionamento dell’atto e, quindi, momento e motivo di maturazione del diritto alla nuova misura retributiva e solo da tale data decorrono i frutti civili sulle somme dovute, se corrisposte in ritardo.

Anche nell’ipotesi di ricostruzione della carriera la decorrenza degli emolumenti coincide con la data dell’emanazione del provvedimento, ossia con il nascere degli elementi costitutivi del credito.

Infatti, detti provvedimenti sono espressione della potestà regolamentare, autoritativa, discrezionale della pubblica amministrazione - anche se a carattere vincolato a presupposti e parametri determinati dalla legge - e producono effetti solo laddove l'amministrazione abbia dato voce e volere a detto potere provvedendo, a fini organizzativi, a definire la posizione dei singoli nel proprio ambito.



? Il Principio

Solo con la determinazione dell'ammontare, ossia al momento dell'emanazione del provvedimento di reinquadramento del dipendente, può effettivamente dirsi sorto il diritto di credito e quindi la decorrenza dei diritti civili e dell’eventuale rivalutazione da ritardo.

Autore
Avv. M. Teresa Stringola
Data
venerdì 14 gennaio 2005
 
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