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Indici della Rassegna

Titolo
Omessa audizione personale del soggetto sanzionato
Argomento
Sanzioni amministrative
Abstract
(Corte di Cassazione, sentenza luglio 2004)
Testo
La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul tema dell’omissione dell’audizione personale del sanzionato (art. 18 legge 689/1981) in ipotesi in cui questi ne faccia richiesta.
La decisione conferma l’ormai consolidato indirizzo ermeneutico.

La sentenza in epigrafe, nel ribadire l’illegittimità dell’ordinanza ingiunzione emanata senza il rispetto delle garanzie di difesa del sanzionato, precisa come l’attestazione della mancata presentazione del sanzionato per la richiesta audizione debba essere contenuta nell’ordinanza ingiunzione a garanzia della sua autenticità.

Nel caso posto all’attenzione della Suprema Corte, risultava aggiunta a penna - in calce al provvedimento di ingiunzione - la frase “non si è presentata all’audizione”, non seguita da alcuna sottoscrizione.

Per i Supremi Giudici l’integrazione deve essere considerata come una mera notazione priva di elementi che possano garantirne l’autenticità, pertanto essa non costituisce parte dell’atto pubblico perdendo così il valore di fede privilegiata ordinariamente attribuitogli.

In ipotesi manca, quindi, la prova che l’ordinanza ingiunzione sia stata emanata previa necessaria audizione del sanzionato, da cui quindi l’illegittimità dell’atto.
Autore
Dott. F. A. Corrias
Data
venerdì 14 gennaio 2005
 
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