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Indici della Rassegna

Titolo
La Finanziaria dà rilevanza alle variazioni subite dal costo dei materiali
Argomento
Appalti
Testo

Il comma 55 della Finanziaria 2005 modifica parzialmente l'art. 26, L. 109/94 riconoscendo, in ipotesi di appalto ad esecuzione protratta per diversi anni, rilevanza alle variazioni subite dal costo dei materiali di costruzione per effetto di circostanze eccezionali.

Rimane ferma, ovviamente, l'inapplicabilità dell'art. 1664 c.c., stante il limite del divieto di revisione del prezzo generale dell'appalto.

La variazione dei costi deve essere:

1. riconducibile a circostanze eccezionali o, comunque, non conosciute, né prevedibili;

2. superiore al 10% (in aumento o in diminuzione) rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell'anno di presentazione dell'offerta.

Se sussistono detti presupposti si può procedere a compensazione in aumento o in diminuzione per la parte eccedente il 10%.

La variazione deve essere riassorbita (ai sensi del novelllato art. 26, comma 4-sexies, L. 109/94) attraverso l'impiego:

? delle somme appositamente accantonate a titolo di imprevisti;

? delle somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento (nei limiti della relativa autorizzazione di spesa);

? delle somme derivanti dai ribassi d'asta (salvo la previsione per una diversa destinazione);

? delle somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori (nei limiti della residua spesa autorizzata).
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
venerdì 21 gennaio 2005
 
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