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Indici della Rassegna

Titolo
E' legittima l'esclusione dalla partecipazione al procedimento di selezione se sia carente il rapporto fiduciario
Argomento
Appalti
Abstract
(Tar Lazio, sentenza gennaio 2005)
Testo
Il Giudice territoriale è in linea con l’orientamento del giudice di appello circa i limiti di discrezionalità della disposizione di cui all’art. 75, comma 1, lett. F, del DPR 554 / 1999.

Dispone, infatti, la citata norma l’esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti per coloro che hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di precedenti lavori affidati dalla stessa stazione appaltante.

Nella detta ipotesi non è necessario che il censurato comportamento sia accertato giudizialmente, è sufficiente la valutazione del comportamento effettuata dalla amministrazione in sede amministrativa per i pregressi rapporti.

La disposizione normativa è volta a garantire il perdurare del rapporto fiduciario, consentendo - laddove la fiducia risulti già vanificata - l’esclusione dalla partecipazione al procedimento di scelta del contraente.

Il mero richiamo alla risoluzione del precedente rapporto è idoneo a garantire la giusta motivazione che ogni provvedimento deve avere a supporto.
Né può obbligatoriamente richiedersi che si sia proceduto all’esame della legittimità dell’atto di risoluzione laddove, tra le altre, la parte stessa non abbia sollevato eccezioni o mosso rilievi.

La grave negligenza, e malafede, non necessitatamente devono riguardare il rapporto obbligatorio in sé, ma possono attenere all’esecuzione dei lavori “già affidati dalla stessa stazione appaltante che bandisce la gara” e, quindi, ben può fondarsi sull’impossibilità della consegna per cause dipendenti da fatto dall’aggiudicatario (art. 20 del DPR 554/1999).

L’aver stipulato altri contratti, seppur nell’arco temporale compreso tra la precedente risoluzione ed il procedimento di gara di cui si discute, non può ritenersi giusta sanatoria della carenza dell’intuito personae, ovvero coesione dell’avvenuta incrinatura del rapporto fiduciario.

Il TAR, reputa infatti che un rapporto contrattuale instaurato, pur in costanza di pregressi comportamenti censurati, debba essere congruamente motivato a supporto del particolare interesse pubblico che si è andato a tutelare e tale da aver fatto regredire la carenza del rapporto fiduciario.

Nelle rassegne nn. 10 e 38 del decorso anno si era data segnalazione di pronunciamenti del Consiglio di Stato (rispettivamente sent. nn. 1071 e 6541) laddove si era fatta attenzione sul carattere non sanzionatorio dell’esclusione e della applicabilità dell’istituto anche per gli appalti di forniture.
Autore
Avv. M.T. Stringola
Data
venerdì 21 gennaio 2005
 
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