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Indici della Rassegna

Titolo
Presupposti per il ricorso avverso il silenzio - rifiuto ex art. 21 - bis, l. 1034/71
Argomento
Diritto amministrativo
Abstract
(Tar Lazio, Sentenza gennaio 2005)
Testo
I Giudici amministrativi, con la sentenza emarginata, hanno evidenziato le condizioni che devono sussistere per l’ammissibilità del ricorso proposto avverso il silenzio rifiuto ex art. 21 L. 1034/71.

Nel caso di specie l’inammissibilità è stata determinata dall’omessa notifica, da parte dei ricorrenti, di una nuova istanza resasi necessaria, stante l’archiviazione della precedente richiesta, di analogo contenuto, per l’avvenuta adozione del provvedimento amministrativo.

Inoltre, il Tribunale amministrativo ha specificato come l’art. 22, comma 1, L. 241/90, pur riconoscendo il diritto di accesso agli atti della P.A. a chiunque vi abbia interesse, non riconosce
un diritto incondizionato finalizzato al controllo generalizzato sull’attività amministrativa.

Si ravvisa, pertanto, che l’istanza deve essere formulata indicando esattamente tutti gli atti, oggetto della richiesta della cui conoscenza il richiedente deve essere certo, non essendo sufficienti le mere informazioni su pratiche pendenti.

Tenuto conto che, nella causa de qua parte ricorrente era costituita da una associazione di consumatori, i Giudici si sono soffermati sulla questione relativa al rapporto tra titolari di interessi diffusi e diritto di accesso.

I Giudici hanno ritenuto che la titolarità di interessi diffusi non può mai giustificare un generalizzato diritto alla conoscenza della documentazione amministrativa riguardante qualsiasi attività pubblicistica che abbia una incidenza economica sui cittadini, ma unicamente “quell’attività in grado di conformare direttamente il contenuto del singolo rapporto di utenza".
Autore
Dott. Paolo Felice
Data
venerdì 21 gennaio 2005
 
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