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Indici della Rassegna

Titolo
Il lavoratore in malattia può recarsi dal medico anche durante le fasce di reperibilità
Argomento
Pubblico impiego
Abstract
(Corte di Cassazione, se. Lavoro, sent. 24 novembre 2004, n. 22065
Testo

La Suprema Corte, con la sentenza in esame, affronta una questione particolarmente dolente in merito all'assenza del lavoratore in malattia, dalla propria abitazione, durante le fasce di reperibilità.

Più volte la giurisprudenza si è espressa sul punto ed ha sottolineato che l'assenza del lavoratore deve considerarsi giustificata, o meno, a seconda delle motivazioni che lo hanno spinto ad allontanarsi dal domicilio indicato ai fini della visita fiscale.

Si rammenta, in merito, la sentenza del Consiglio di Stato del 7 luglio 2004, n. 5853 (vedi rassegna n. 32/2004) ove veniva ritenuta non giustificata l'assenza del lavoratore dal proprio domicilio fiscale con la motivazione di essersi recato dal proprio legale.

Con la pronuncia in epigrafe viene analizzata l'eventualità che il lavoratore possa allontanarsi da casa per recarsi dal proprio medico. Nella fattispecie in analisi, il medico di fiducia del lavoratore si trovava addirittura in un comune diverso (distante 30 km) da quello ove risiedeva il dipendente ammalato.

I giudici di merito avevano condannato il lavoratore sostenendo avrebbe dovuto scegliere un medico più vicino alla propria abitazione in maniera che potesse rientrare nel domicilio in tempo utile per rispettare le fasce di reperibilità.

I giudici della Suprema Corte hanno statuito diversamente:
"l'assenza alla visita di controllo, per non essere sanzionata dalla perdita del trattamento economico di malattia, può essere giustificata oltre che dal caso di forza maggiore dalla concomitanza di visite mediche, prestazioni sanitarie o accertamenti specialistici, purchè il lavoratore dimostri l'impossibilità di effettuare tali visite in orario diverso da quello corrispondente alle face orarie di reperibilità".

Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
venerdì 26 novembre 2004
 
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