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Titolo
Pagamento dello straordinario eccedente il monte ore se non si può usufruire del riposo compensativo
Argomento
Pubblico impiego
Abstract
(Consiglio di Stato, Sentenza gennaio 2005)
Testo
La sentenza in esame, n. 77/05, ha precisato il dettato di cui allâart. 16, comma 7, DPR 268/87, in merito al pagamento delle ore di straordinario svolte dai dipendenti degli enti locali.
La suddetta disposizione, nel limitare il ricorso degli enti locali allo straordinario con la fissazione di una soglia minima da autorizzare annualmente, prevede, nel caso di superamento del monte ore, che il dipendente possa richiedere un periodo di riposo compensativo nel mese successivo, compatibilmente con le esigenze di servizio.
I Giudici amministrativi hanno precisato che i limiti posti in essere dallâart. 16, DPR 268/87, non possono determinare un pregiudizio per i dipendenti che hanno prestato la propria
attività lavorativa oltre il normale orario di servizio, nel caso in cui lâamministrazione di appartenenza non abbia consentito di usufruire entro il mese successivo dei necessari periodi di recupero psico-fisico.
La finalità di disincentivare lâeccessivo ricorso allo straordinario, da parte delle amministrazioni locali, non può determinare la prevalenza di norme prettamente organizzative su diritti soggettivi costituzionalmente garantiti, come quello di percepire la retribuzione per il lavoro prestato.
Quindi, in caso di omessa segnalazione del raggiungimento del tetto massimo di ore di straordinario, lâAmministrazione non potrà sottrarsi allâobbligo sinallagmatico di corrispondere la retribuzione dovuta per le maggiori prestazioni lavorative.
Eventuali riposi compensativi dovranno essere beneficiati nellâarco di due mesi al fine di permettere al lavoratore di recuperare il maggior dispendio di energie profuse nel corso dellâattività straordinaria.
Autore
Dott. Paolo Felice
Data
venerdì 21 gennaio 2005
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