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Titolo
Non possono essere decurtati i punti al proprietario del veicolo che non indica le generalità del conducente che ha commesso l'infrazione
Argomento
Codice della Strada
Abstract
(Corte Costituzionale, sentenza gennaio 2005)
Testo
La Consulta si è trovata ha decidere circa la legittimità o meno dell'art. 126 - bis, comma 2, del D.Lgs. n. 285/92 nella parte in cui prevede che, nel caso di mancata identificazione del conducente, la segnalazione della decurtazione del punteggio attribuito alla patente di guida deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro 30 giorni, i dati personali e della patente del conducente.
I Giudici della Corte Costituzionale, con la tanto attesa sentenza di cui al commento, hanno ritenuto irragionevole la disposizione de qua per palese violazione dell'art. 3 della Costituzione, atteso che darebbe vita ad una sanzione assolutamente sui generis, per riguardare un contegno che in realtà potrebbe non essere riconducibile al proprietario del veicolo.
Ossia, viene posto, a carico di quest'ultimo, una sanzione di carattere strettamente personale, solo perchè proprietario del veicolo che ha commesso l'infrazione, a prescindere dalla verifica della effettiva violazione, da parte dello stesso, delle regole disciplinanti la circolazione stradale.
Si tratta, a tutti gli effetti, di un'ipotesi di responsabilità per fatto altrui che - se appare corretta nei casi contemplati dagli artt. 196 C.d.S. e 2054 c.c. (dal momento che qui la responsabilità solidale del proprietario del veicolo, per l'aspetto puramente riparatorio, risponde alla duplice necessità di evitare che molte norme sulla circolazione stradale restino eluse a discapito dei danneggiati che non otterrebbero alcun risarcimento) risulta, per contro, irragionevole nel caso di specie, trattandosi di applicare, appunto, una sanzione di carattere personale.
Tra l'altro, la disposizione impugnata configurerebbe una sanzione operante solamente nei confronti dei proprietari dei veicoli che risultino muniti di patente ovvero esclusivamente nei confronti delle persone fisiche e non anche di quelle giuridiche.
Concludendo: "l'art. 126 - bis, comma 2, C.d.S., nella parte in cui assoggetta il proprietario del veicolo alla decurtazione dei punti della patente quando ometta di comunicare all'Autorità amministrativa procedente le generalità del conducente che abbia commesso l'infrazione alle regole della circolazione stradale, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo".
Si deve precisare, al riguardo che nel caso in cui il proprietario ometta la suddetta comunicazione, trova applicazione la sanzione pecuniaria di cui all'art. 180, comma 8, C.d.S.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
venerdì 28 gennaio 2005
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