Via Saffi, 49 01100 VITERBO     |     provinciavt@legalmail.it     |     0761 3131

Indici della Rassegna

Titolo
Consulenze esterne, incarichi e responsabilità contabile
Argomento
Enti locali
Abstract
(Corte Conti, sentenza dicembre 2004)
Testo
L’attuale tema dell’affidamento di incarichi esterni da parte delle pubbliche amministrazioni - soprattutto locali - torna all’attenzione dei giudici contabili ma soprattutto del legislatore.
Come già notiziato nei precedenti numeri della rassegna, la finanziaria 2005 ha trattato in diversi punti il tema degli incarichi esterni.

In particolare, il comma 11 ed il comma 42 dell’articolo 1, nell'affrontare la materia, impongono – nel medesimo solco della precedente normativa - una adeguata motivazione del conferimento con riferimento in particolare all’assenza di specifiche strutture organizzative o professionalità interne all’ente in grado di assicurare i medesimi servizi.

Novità normativa rilevante è l’obbligo di acquisire, preventivamente, la valutazione positiva dell’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente locale e la trasmissione degli atti alla Corte dei Conti.

Pertanto, il responsabile di servizio è ora assoggettato ad un ulteriore onere procedurale, oltre al rispetto dei rigidi presupposti già esistenti, in quanto dovrà, preventivamente alla formalizzazione dell’incarico, acquisire l’indicata autorizzazione.

Qualora tale valutazione fosse negativa non si potrà procedere alla stipula dell’incarico, a rischio di incorrere nelle pesanti sanzioni previste dalle disposizioni considerate.
***
Sull’argomento, si segnala da ultimo l’interessante pronuncia dei giudici contabili della sezione giurisdizionale Abruzzese che, nel deliberare circa un incarico esterno affidato da un Comune, raccoglie i principi giurisprudenziali fino ad oggi emersi in materia.
In particolare si afferma che principio generale, unitariamente e pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza, è “che l'attività delle Amministrazioni deve essere svolta dai propri organi od uffici, consentendosi il ricorso a soggetti esterni soltanto nei casi previsti dalla legge o in relazione ad eventi e situazioni straordinarie non fronteggiabili con le disponibilità tecnico-burocratiche esistenti, correlato all'altrettanto generale pacifico principio che ogni pubblica Amministrazione deve caratterizzarsi per una struttura snella che impieghi anzitutto le risorse umane già esistenti all'interno dell'apparato, potendosi far ricorso a professionalità esterne solo nella documentata e motivata assenza delle stesse”.

Inoltre il provvedimento di conferimento dell'incarico deve contenere i criteri di scelta, non deve essere generico o indeterminato e deve avere quale indefettibile presupposto la ricognizione e la certificazione dell'assenza effettiva nei ruoli organici delle specifiche professionalità richieste.

In particolare, il Collegio ha ritenuto di precisare che, per la nomina dei consulenti esterni, debbano essere rispettati i seguenti principi:
“a) che i conferimenti di incarichi di consulenza a soggetti esterni possono essere attribuiti ove i problemi di pertinenza dell'Amministrazione richiedano conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale dipendente e conseguentemente implichino conoscenze specifiche che non si possono nella maniera più assoluta riscontrare nell'apparato amministrativo;

b) che l'incarico stesso non implichi uno svolgimento di attività continuativa bensì la soluzione di specifiche problematiche già individuate al momento del conferimento dell'incarico del quale debbono costituire l'oggetto espresso;

c) che l'incarico si caratterizzi per la specificità e la temporaneità dovendosi altresì dimostrare l'impossibilità di adeguato assolvimento dell'incarico da parte delle strutture dell'ente per mancanza di personale idoneo;

d) che l'incarico non rappresenti uno strumento per ampliare surrettiziamente compiti istituzionali e ruoli organici dell'ente al di fuori di quanto consentito dalla legge;

e) che il compenso connesso all'incarico sia proporzionato all'attività svolta e non liquidato in maniera forfetaria;

f) che la delibera di conferimento sia adeguatamente motivata al fine di consentire l'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti;


g) che l'organizzazione dell'Amministrazione sia comunque caratterizzata per il rispetto dei princìpi di razionalizzazione, senza duplicazione di funzioni e senza sovrapposizione all'attività ed alla gestione amministrativa, per la migliore utilizzazione e flessibilità delle risorse umane nonché per l'economicità, trasparenza ed efficacia dell'azione amministrativa, per il prioritario impiego delle risorse umane già esistenti all'interno dell'apparato;

h) che l'incarico non sia generico o indeterminato al fine di evitare un evidente accrescimento delle competenze e degli organici dell'Ente, il che presuppone la previa ricognizione e la certificazione dell'assenza effettiva nei ruoli organici delle specifiche professionalità richieste;

i) che i criteri di conferimento non siano generici perché la genericità non consente un controllo sulla legittimità dell'esercizio dell'attività amministrativa di attribuzione degli incarichi.”.
***
La lettura dell’esposto estratto della sentenza n. 836/2004 consente di tracciare un quadro chiaro e dettagliato circa gli obblighi cui l’Ente deve attenersi nello stipulare/conferire incarichi esterni.
Autore
Dott. F.A. Corrias
Data
venerdì 28 gennaio 2005
 
Valuta questa Pagina
stampa