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Indici della Rassegna

Titolo
ICI: obbligatoria la notifica separata delle diverse cartelle
Argomento
Imposte e tasse
Abstract
(Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, sentenza febbraio 2004)
Testo
La locale Commissione Provinciale Tributaria di Treviso prende posizione – con una importante pronuncia - circa la necessità di notificare con separati atti gli accertamenti ICI relativi a diverse annualità.

? Il Fatto
Il Comune notificava ad un contribuente diversi atti di accertamento relativi all’Imposta sugli Immobili provvedendo a spedirli al destinatario contemporaneamente e nella medesima busta.
Impugnati i relativi atti, il cittadino sosteneva, tra le altre, la nullità e/o l’inesistenza della notifica poiché i tre avvisi erano stati notificati per posta mediante unica raccomandata a.r.
Si costituiva in giudizio il Comune assumendo che la legge non impedisce la notifica così come eseguita.

? In Diritto
La Commissione Tributaria ha accolto il ricorso ritenendo “la notifica degli avvisi inesistente”.

Malgrado l’art. 11, comma 2, del D.Lgs 30/12/1992 n. 504 stabilisca soltanto “che nel caso di accertamento il Comune deve notificare l’avviso, anche a mezzo posta, mediante a.r., al contribuente” senza nulla chiarire circa la questione proposta, non può ritenersi astrattamente ipotizzabile la tesi dell’Ente Locale.
Afferma, infatti, il Collegio che “la notifica assolve la funzione tipica ed essenziale di portare a conoscenza del destinatario l’atto ai fini della formazione di un regolare contraddittorio, consentendo quindi l’esercizio del diritto di difesa da parte del contribuente” pertanto “la notifica in unica busta di ben 3 distinti atti non consente di ritenere assolta tale funzione dappoiché non può essere verificato a quale atto si riferisce la notifica eseguita".

Non può, pertanto, nemmeno affermarsi che gli atti impositivi abbiano raggiunto il loro scopo in quanto - a prescindere dalla discussa valenza per gli atti amministrativi del disposto di cui all’art. 157, 3° comma c.p.c. – “è pacifico che la inesistenza non può mai essere sanata e quindi l’attività eseguita dal Comune appare tamquam non esset”.

Autore
Dott. F.A. Corrias
Data
venerdì 28 gennaio 2005
 
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