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Indici della Rassegna

Titolo
Opposizione a sanzione amministrativa: il Prefetto ha l'obbligo di motivare l'ordinanza - ingiunzione
Argomento
Sanzioni amministrative
Abstract
(Corte di Cassazione, sentenza gennaio 2005)
Testo
"Ove l'interessato si sia avvalso della facoltà di proporre il ricorso al Prefetto ex artt. 203 e 204 del C.d.S., l'ordinanza - ingiunzione, implicandone il rigetto, deve essere a pena di illegittimità, motivata, sia pure succintamente, sia in relazione alla sussistenza della violazione, sia in relazione alla infondatezza dei motivi allegati con il ricorso".

Le norme citate consentono al soggetto sanzionato la facoltà di proporre ricorso al prefetto. Tale organo deve emettere, entro un termine predeterminato, l'ordinanza "motivata" relativa alla eventuale ingiunzione di pagamento della sanzione irrogata.

I giudici della Corte Suprema ritengono, nella sentenza in commento, che la ratio della disciplina codicistica è quella di risolvere le controversie di questo tipo in sede amministrativa, al fine di non oberare la giurisdizione ordinaria, attraverso l'instaurazione di processi di opposizione lunghi e costosi.

E' evidente che per perseguire il suddetto scopo deve necessariamente sussistere la motivazione dell'ordinanza ingiunzione atteso che, in mancanza, si ha illegittimità dell'atto amministrativo per violazione delle norme procedimentali.

L'esame dell'Autorità pubblica non deve concretizzarsi in una risposta analitica e dettagliata alle doglianze del ricorrente, nè in una loro confutazione puntuale, ma solamente in una effettiva considerazione di detti motivi di lamentela.

Ebbene, poichè il sindacato del giudice si estende alla validità sostanziale del provvedimento, attraverso un autonomo esame della ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'infrazione, la motivazione dell'ordinanza - ingiunzione costituisce la prova dell'avvenuta considerazione in ordine alla sussistenza dei presupposti della singola violazione amministrativa.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
venerdì 28 gennaio 2005
 
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