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Indici della Rassegna

Titolo
Anomalia dell'offerta:poteri e doveri del collegio giudicante
Argomento
Appalti
Abstract
(Tar Lazio, sentenza gennaio 2005)
Testo
Il TAR ha riconosciuto non irrazionali e non arbitrarie, ma condivisibili, le regole in gara volute e formulate da una stazione appaltante che ha richiesto, alle imprese partecipanti, l’espletamento del servizio appaltando a mezzo di soggetti inquadrati in specifici livelli e con specifici anni di esperienza lavorativa e mansioni identiche a quelle dell’appalto.

La clausola del bando è risultata accettata dalle imprese che non hanno mai contestato, o revocata in dubbio, la sua legittimità. Anzi, ne hanno confermato la valenza e l’accettazione nella dichiarazione sostitutiva allegata alla documentazione che riproduceva identica disposizione del Capitolato Speciale, conferendole, così, efficacia essenziale.
Il collegio giudicante, dopo aver richiamato la norma dell’art. 25 del D.Lgs. 157/95 - che preclude alla stazione appaltante di escludere le offerte sospettate di anomalia senza aver previamente proceduto al controllo e valutazione dei fattori critici accertati - ha sottolineato che la commissione di congruità deve “tener conto solo delle giustificazioni attinenti alle situazioni esistenti al momento della presentazione dell’offerta”.

Non è ammissibile che le giustificazioni vadano ad integrare l’offerta o che riguardino “situazioni sopravvenute al procedimento di giustificazione”.
L’analisi dell’ammissibilità dell’offerta deve essere circoscritta ai dati acquisiti entro i tempi assegnati per la chiusura della procedura.
Né la discrezionalità, da ricondursi ai normali canoni di ragionevolezza e proporzionalità, può essere così ampliata da consentire il travalicare gli elementi costitutivi dell’offerta già reputati inattendibili.

Ai sensi della norma di cui all’art. 1, L 327/2000, il valore economico deve essere adeguato e rispettoso del costo del lavoro, come determinato dalla tabella del Ministero del Lavoro, tenuto conto dei C.C.N.L. , delle differenti aree territoriali e dei diversi settori merceologici.

Gli enti aggiudicatari, però, devono formulare giudizi di adeguatezza delle offerte, tenendo sì conto delle dette tabelle che costituiscono solo un elemento dei valori segnalati dall’impresa, ma ben possono statuire sui dati già in possesso della stazione appaltante.
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
venerdì 04 febbraio 2005
 
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