Indici della Rassegna
Titolo
Perfezionamento delle notifiche ex art 140 c.p.c.
Abstract
(Corte di Cassazione, ordinanza gennaio 2005)
Testo
Lâordinanza in rassegna rappresenta unâimportante precisazione in materia di notificazioni anche in riferimento alle recenti ed innovative sentenze della Corte Costituzionale (nn. 477/02 e 28/04).
I Giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno ribadito che nel caso di notifica a soggetto irreperibile ex art. 140 c.p.c. questa si perfeziona con la consegna dellâatto allâUfficiale Giudiziario.
Ai sensi del citato articolo, nellâipotesi di impossibilità di consegna della copia da parte dellâufficiale giudiziario nella residenza, dimora o nel domicilio del destinatario per irreperibilità o rifiuto, la notifica viene effettuata tramite deposito dellâatto nella casa comunale del comune in cui questa va eseguita con lâulteriore formalità dellâinvio della raccomandata a/r per comunicare lâavvenuto deposito.
Sul punto merita segnalare la sentenza della Corte Costituzionale n. 477/02, relativa alle notificazioni a mezzo posta, con cui è stata dichiarata lâillegittimità costituzionale del combinato disposto dellâart. 149 cpc e dellâart. 4 comma 3 della legge 890/82 nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona per il notificante alla data di ricezione dellâatto da parte del destinatario anziché a quella antecedente di consegna dellâ atto allâufficiale giudiziario.
Con sentenza successiva n. 28/2004 la Corte Costituzionale ha sancito altresì il principio secondo il quale âdeve essere tenuto distinto il momento del perfezionamento della notifica per il notificante da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario.â
A seguito delle suddette pronunce anche per le notifiche eseguite ai sensi dellâart. 140 c.p.c., è sufficiente che lâatto sia stato consegnato allâufficiale giudiziario entro il predetto termine, mentre le formalità descritte nel citato articolo possono eseguirsi in un momento successivo.
Pertanto, nel caso di notifica di un atto ai sensi dellâart. 140 c.p.c. la notificazione, nei confronti del destinatario dellâatto, si ha per eseguita con lâultimo degli adempimenti previsti (spedizione della raccomandata a/r) il cui scopo è quello di consentire la verifica che lâatto sia entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario. A tal fine lâavviso di ricevimento deve essere allegato allâatto notificato e la sua mancanza provoca la nullità della notificazione.
Autore
Dott. Paolo Felice
Data
venerdì 04 febbraio 2005
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