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Indici della Rassegna

Titolo
Perfezionamento delle notifiche ex art 140 c.p.c.
Argomento
Notificazioni
Abstract
(Corte di Cassazione, ordinanza gennaio 2005)
Testo
L’ordinanza in rassegna rappresenta un’importante precisazione in materia di notificazioni anche in riferimento alle recenti ed innovative sentenze della Corte Costituzionale (nn. 477/02 e 28/04).

I Giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno ribadito che nel caso di notifica a soggetto irreperibile ex art. 140 c.p.c. questa si perfeziona con la consegna dell’atto all’Ufficiale Giudiziario.

Ai sensi del citato articolo, nell’ipotesi di impossibilità di consegna della copia da parte dell’ufficiale giudiziario nella residenza, dimora o nel domicilio del destinatario per irreperibilità o rifiuto, la notifica viene effettuata tramite deposito dell’atto nella casa comunale del comune in cui questa va eseguita con l’ulteriore formalità dell’invio della raccomandata a/r per comunicare l’avvenuto deposito.

Sul punto merita segnalare la sentenza della Corte Costituzionale n. 477/02, relativa alle notificazioni a mezzo posta, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 149 cpc e dell’art. 4 comma 3 della legge 890/82 nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona per il notificante alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché a quella antecedente di consegna dell’ atto all’ufficiale giudiziario.

Con sentenza successiva n. 28/2004 la Corte Costituzionale ha sancito altresì il principio secondo il quale “deve essere tenuto distinto il momento del perfezionamento della notifica per il notificante da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario.”

A seguito delle suddette pronunce anche per le notifiche eseguite ai sensi dell’art. 140 c.p.c., è sufficiente che l’atto sia stato consegnato all’ufficiale giudiziario entro il predetto termine, mentre le formalità descritte nel citato articolo possono eseguirsi in un momento successivo.

Pertanto, nel caso di notifica di un atto ai sensi dell’art. 140 c.p.c. la notificazione, nei confronti del destinatario dell’atto, si ha per eseguita con l’ultimo degli adempimenti previsti (spedizione della raccomandata a/r) il cui scopo è quello di consentire la verifica che l’atto sia entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario. A tal fine l’avviso di ricevimento deve essere allegato all’atto notificato e la sua mancanza provoca la nullità della notificazione.

Autore
Dott. Paolo Felice
Data
venerdì 04 febbraio 2005
 
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