Indici della Rassegna
Titolo
Avviso dell'avvio del procedimento in ipotesi di ordinanza di demolizione di immobile abusivo
Argomento
Diritto amministrativo
Abstract
TAR Campania, sentenza febbraio 2005)
Testo
Torna allâattenzione del giudice amministrativo la spinosa questione della necessità dellâavviso dellâavvio del procedimento in ipotesi di ordinanza di demolizione di immobile abusivo.
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La pronuncia del TAR campano, oggetto dellâodierna disamina, scaturisce dallâemanazione, da parte di un comune, di un provvedimento di demolizione non preceduto dal coinvolgimento del privato destinatario.
Proposto rituale ricorso, il Collegio, riferendosi anche a precedenti pronunce di altri giudici amministrativi regionali, ha accolto il gravame annullando lâordinanza demolitoria in quanto ha ritenuto applicabile anche al caso de quo le tutele previste dalla legge 241/1990.
La questione non è così pacifica. Infatti, la pronuncia considerata si scontra con precedenti decisioni dei Supremi Giudici Amministrativi (Consiglio di Stato, Sez. II, Parere 26 aprile 2002 n. 2560/2001) che rinvengono nei principi della âlegge sul procedimentoâ il fondamento per il diniego della necessità di avvisare il privato circa lâemanazione del provvedimento.
In particolare, secondo lâAlto Collegio, lâordine di demolizione è atto dovuto, privo di contenuti discrezionali e meramente consequenziale rispetto allâaccertamento stesso.
Accertato lâabuso la P.A. è tenuta a disporre la demolizione.
Da quanto asserito ne consegue la legittimità dellâordine di demolizione che non sia preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/1990 allâinteressato, dovendosi ritenere escluso il suddetto obbligo da parte della P.A. in caso di âatti meramente attuativi di atti presuppostiâ, prevalendo, in tali casi, lâesigenza di assicurare la celerità e lâefficacia del procedimento, così come affermato dallâart. 1 della stessa disposizione.
Per taluna giurisprudenza, nessuna utilità potrebbe derivare al privato dalla partecipazione al procedimento essendo questo atto vincolato, dovendo il Comune unicamente applicare la sanzione prevista dalla legge.
La posizione del giudice dâAppello non ha però sempre trovato lâadesione dei Tribunali di primo grado (TAR Abruzzo-Pescara, Sez. I, sent. n. 1016 del 25 ottobre 2002) e della dottrina amministrativa.
Si sottolinea, infatti, come non sia condivisibile lâesposto assunto della giurisprudenza che ritiene, in ipotesi, inutile lâapporto che il privato potrebbe dare nellâesercizio del potere sanzionatorio della P.A., in quanto, lâinteressato potrebbe fare valere lâistanza di conformità ex art. 13 L. 47/1985 (ora trasfusa nellâart. 36 DPR 380/2001) e quindi evidenziare come le opere abusive siano soggette ad autorizzazione edilizia, con conseguente possibilità di applicare una sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria.
Maggiormente conforme ai principi di economia procedurale appare la tesi interpretativa che consente la partecipazione del privato, in quanto la valutazione dellâeventuale istanza di cui allâart. 13 legge citata può evitare la reiterazione di defatiganti impugnative giudiziali.
Inoltre, lâintervento del cittadino può consentire una migliore individuazione del tipo di sanzione e del reale destinatario di essa, si pensi alle ipotesi in cui il proprietario provi che lâopera non è stata da lui realizzata ma sia stata posta in essere da terzi (ad es. dallâinquilino in carenza della preventiva autorizzazione del locatore).
Diversamente, qualora il provvedimento demolitorio sia preceduto da una preventiva misura cautelare (quale ad esempio lâordinanza di sospensione) - che quindi ha già posto in grado lâinteressato di conoscere le intenzioni della P.A. â non sarà necessario attivare la comunicazione di cui allâart. 7 legge 241/1990.
Lâipotesi segnalata è per taluna autorevole dottrina lâunico caso in cui il soggetto interessato non debba essere avvisato dellâavvio del procedimento sanzionatorio.
Autore
Dott. F.A. Corrias
Data
venerdì 11 febbraio 2005
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