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Indici della Rassegna

Titolo
Avviso dell'avvio del procedimento in ipotesi di ordinanza di demolizione di immobile abusivo
Argomento
Diritto amministrativo
Abstract
TAR Campania, sentenza febbraio 2005)
Testo
Torna all’attenzione del giudice amministrativo la spinosa questione della necessità dell’avviso dell’avvio del procedimento in ipotesi di ordinanza di demolizione di immobile abusivo.
***
La pronuncia del TAR campano, oggetto dell’odierna disamina, scaturisce dall’emanazione, da parte di un comune, di un provvedimento di demolizione non preceduto dal coinvolgimento del privato destinatario.

Proposto rituale ricorso, il Collegio, riferendosi anche a precedenti pronunce di altri giudici amministrativi regionali, ha accolto il gravame annullando l’ordinanza demolitoria in quanto ha ritenuto applicabile anche al caso de quo le tutele previste dalla legge 241/1990.

La questione non è così pacifica. Infatti, la pronuncia considerata si scontra con precedenti decisioni dei Supremi Giudici Amministrativi (Consiglio di Stato, Sez. II, Parere 26 aprile 2002 n. 2560/2001) che rinvengono nei principi della “legge sul procedimento” il fondamento per il diniego della necessità di avvisare il privato circa l’emanazione del provvedimento.

In particolare, secondo l’Alto Collegio, l’ordine di demolizione è atto dovuto, privo di contenuti discrezionali e meramente consequenziale rispetto all’accertamento stesso.
Accertato l’abuso la P.A. è tenuta a disporre la demolizione.

Da quanto asserito ne consegue la legittimità dell’ordine di demolizione che non sia preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/1990 all’interessato, dovendosi ritenere escluso il suddetto obbligo da parte della P.A. in caso di “atti meramente attuativi di atti presupposti”, prevalendo, in tali casi, l’esigenza di assicurare la celerità e l’efficacia del procedimento, così come affermato dall’art. 1 della stessa disposizione.

Per taluna giurisprudenza, nessuna utilità potrebbe derivare al privato dalla partecipazione al procedimento essendo questo atto vincolato, dovendo il Comune unicamente applicare la sanzione prevista dalla legge.

La posizione del giudice d’Appello non ha però sempre trovato l’adesione dei Tribunali di primo grado (TAR Abruzzo-Pescara, Sez. I, sent. n. 1016 del 25 ottobre 2002) e della dottrina amministrativa.
Si sottolinea, infatti, come non sia condivisibile l’esposto assunto della giurisprudenza che ritiene, in ipotesi, inutile l’apporto che il privato potrebbe dare nell’esercizio del potere sanzionatorio della P.A., in quanto, l’interessato potrebbe fare valere l’istanza di conformità ex art. 13 L. 47/1985 (ora trasfusa nell’art. 36 DPR 380/2001) e quindi evidenziare come le opere abusive siano soggette ad autorizzazione edilizia, con conseguente possibilità di applicare una sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria.

Maggiormente conforme ai principi di economia procedurale appare la tesi interpretativa che consente la partecipazione del privato, in quanto la valutazione dell’eventuale istanza di cui all’art. 13 legge citata può evitare la reiterazione di defatiganti impugnative giudiziali.

Inoltre, l’intervento del cittadino può consentire una migliore individuazione del tipo di sanzione e del reale destinatario di essa, si pensi alle ipotesi in cui il proprietario provi che l’opera non è stata da lui realizzata ma sia stata posta in essere da terzi (ad es. dall’inquilino in carenza della preventiva autorizzazione del locatore).

Diversamente, qualora il provvedimento demolitorio sia preceduto da una preventiva misura cautelare (quale ad esempio l’ordinanza di sospensione) - che quindi ha già posto in grado l’interessato di conoscere le intenzioni della P.A. – non sarà necessario attivare la comunicazione di cui all’art. 7 legge 241/1990.
L’ipotesi segnalata è per taluna autorevole dottrina l’unico caso in cui il soggetto interessato non debba essere avvisato dell’avvio del procedimento sanzionatorio.

Autore
Dott. F.A. Corrias
Data
venerdì 11 febbraio 2005
 
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