Indici della Rassegna
Titolo
Le notifiche al Comune devono essere fatte al Sindaco altrimenti sono nulle
Abstract
(Consiglio di Stato, sentenza gennaio 2005)
Testo
? Il fatto
Ad un Comune veniva notificato il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado presso il Dipartimento Ufficio Contravvenzioni, nella persona del Dirigente pro tempore.
Il Comune ha reputato il ricorso "non ritualmente notificato" non essendo state osservate le norme vigenti in materia laddove prevedono che per i Comuni le notificazioni debbono avvenire all'amministrazione, nella sua sede e nella persona del Sindaco, legale rappresentante dell'Ente.
Il ricorrente sosteneva, al contrario, la regolarità della notifica atteso che una disposizione dello statuto comunale prevede espressamente che "i dirigenti promuovono e resistono alle liti" .
? Il principio
I giudici di Palazzo Spada, con la sentenza in esame, sostengono che la notifica del ricorso introduttivo del giudizio, nella fattispecie specifica, è avvenuta in difformità da quanto disposto dall'art. 145 c.p.c. che disciplina le notifiche alle persone giuridiche.
La notifica del ricorso, infatti, affinché potesse avere tutti i crismi della regolarità , sarebbe dovuta avvenire al Comune, nella persona del Sindaco, quale legale rappresentante dell'Ente.
Per quanto riguarda, in particolar modo, la disposizione dello statuto comunale, che attribuisce ai dirigenti il potere di promuovere e resistere alle liti, viene specificato - in linea con l'orientamento della Corte di Cassazione - che la rappresentanza in giudizio del Comune è riservata, in via esclusiva, al Sindaco e non può essere esercitata dal Dirigente di un ufficio, neppure se previsto dalla statuto comunale.
Tra l'altro, il riconosciuto potere dei dirigenti di promuovere e resistere alle liti attiene semplicemente alla legittimazione processuale e non anche alla rappresentanza dell'Ente, che costituisce l'elemento rilevante in materia di notifica degli atti.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
venerdì 11 febbraio 2005
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