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Indici della Rassegna

Titolo
Il canone per la depurazione delle acque è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo del servizio
Argomento
Imposte e tasse
Abstract
(Corte di Cassazione, sentenza gennaio 2005)
Testo
Il fatto
Un contribuente proponeva ricorso avverso il rifiuto oppostogli dal Consorzio Gestione Acque, costituito da alcuni comuni, di rimborsagli il canone versato per la depurazione delle acque.
La richiesta dell'istante trovava giustificazione nell'assenza di rete fognaria nella zona di sua residenza.

Il contribuente, in definitiva, censurava la condotta del consorzio laddove esigeva un canone senza rendere un servizio in cambio.


Il principio
La Suprema Corte, con la sentenza in epigrafe, stabilisce che "l'obbligo di corrispondere il canone di depurazione prescinde dall'effettiva utilizzazione del servizio, anzi dalla stessa possibilità concreta di utilizzarlo".


La materia è regolamentata dall'art. 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

Detta norma disciplina la "tariffa del servizio di depurazione" nei termini che seguono:
"La quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. I relativi proventi affluiscono in un fondo vincolato e sono destinati esclusivamente alla realizzazione e alla gestione delle opere e degli impianti centralizzati di depurazione".

Precisano i giudici che per impianti centralizzati temporaneamente inattivi vanno considerati anche quelli che momentaneamente non sono stati collegati a quella specifica utenza.

La giustificazione di detto principio risiede nella circostanza secondo cui, nell'ipotesi in cui detto impianto sia inesistente o temporaneamente inattivo, il canone è destinato al finanziamento delle spese necessarie alla sua realizzazione o al suo completamento.

Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
venerdì 18 febbraio 2005
 
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