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Titolo
Gara: l'omesso assolvimento degli obblighi contributivi è giusto e legittimo motivo di esclusione
Abstract
(Consiglio di Stato, sentenza febbraio 2005; Tar Lazio, sentenza febbraio 2005)
Testo
Lâart. 10 della legge 109/1994 trova applicazione anche nei casi di violazione degli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali trattandosi di elemento che prova la capacità economico finanziaria dellâimpresa ovvero è metro per lâindividuazione delle difficoltà in cui la stessa versa.
Seppur lâart. 18 del D.P.R. 34/2000 non ricomprenda tra i detti elementi dimostrativi lâassolvimento degli obblighi contributivi, non può trovare esimente lâanalizzata omissione, atteso che lâelencazione ivi operata non va intesa come tassativa, ma meramente indicativa.
Corretta, quindi, lâazione della p.a. che, allâesito dellâaccertamento dei requisiti di ordine speciale e generale, ha revocato lâassegnazione
dellâappalto ed escusso la polizza fidejussoria, adottando le iniziative di carattere sanzionatorio di cui allâart. 10 della legge 109/1994 (segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 7, nonché per l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui all'articolo 8, comma 7).
La stazione appaltante ha avuto cognizione della non rispondenza delle dichiarazioni rese dallâimpresa in sede di presentazione dellâofferta, alla luce degli accertamenti per i quali aveva fatto esplicita riserva nel bando di gara.
Nel disciplinare di gara, infatti, si era fatto riferimento alla facoltà della stazione appaltante di procedere alla verifica della veridicità dei requisiti dichiarati come posseduti dalle imprese, di talchè è risultato palese, allâesito delle espletate ricognizioni, la non conformità al vero dellâosservanza delle disposizioni in materia contributiva.
Né poteva essere addotto a motivo di legittimo provvedimento di non esclusione lâaver ottemperato alle obbligazioni in tempo successivo alla dichiarazione resa con la domanda dâammissione alla gara, atteso che proprio la certificazione resa in sede di offerta è fatto fidefacente e, quindi, giusto presupposto per la valutazione della proposta progettuale.
Ogni successivo elemento intervenuto oltre i limiti temporali fissati nel bando non può essere prodotto in favore della partecipante.
Autore
Avv. Maria Teresa Stringola
Data
venerdì 18 febbraio 2005
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