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Indici della Rassegna

Titolo
Gara: l'omesso assolvimento degli obblighi contributivi è giusto e legittimo motivo di esclusione
Argomento
Appalti
Abstract
(Consiglio di Stato, sentenza febbraio 2005; Tar Lazio, sentenza febbraio 2005)
Testo
L’art. 10 della legge 109/1994 trova applicazione anche nei casi di violazione degli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali trattandosi di elemento che prova la capacità economico finanziaria dell’impresa ovvero è metro per l’individuazione delle difficoltà in cui la stessa versa.

Seppur l’art. 18 del D.P.R. 34/2000 non ricomprenda tra i detti elementi dimostrativi l’assolvimento degli obblighi contributivi, non può trovare esimente l’analizzata omissione, atteso che l’elencazione ivi operata non va intesa come tassativa, ma meramente indicativa.
Corretta, quindi, l’azione della p.a. che, all’esito dell’accertamento dei requisiti di ordine speciale e generale, ha revocato l’assegnazione
dell’appalto ed escusso la polizza fidejussoria, adottando le iniziative di carattere sanzionatorio di cui all’art. 10 della legge 109/1994 (segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 7, nonché per l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui all'articolo 8, comma 7).

La stazione appaltante ha avuto cognizione della non rispondenza delle dichiarazioni rese dall’impresa in sede di presentazione dell’offerta, alla luce degli accertamenti per i quali aveva fatto esplicita riserva nel bando di gara.

Nel disciplinare di gara, infatti, si era fatto riferimento alla facoltà della stazione appaltante di procedere alla verifica della veridicità dei requisiti dichiarati come posseduti dalle imprese, di talchè è risultato palese, all’esito delle espletate ricognizioni, la non conformità al vero dell’osservanza delle disposizioni in materia contributiva.

Né poteva essere addotto a motivo di legittimo provvedimento di non esclusione l’aver ottemperato alle obbligazioni in tempo successivo alla dichiarazione resa con la domanda d’ammissione alla gara, atteso che proprio la certificazione resa in sede di offerta è fatto fidefacente e, quindi, giusto presupposto per la valutazione della proposta progettuale.
Ogni successivo elemento intervenuto oltre i limiti temporali fissati nel bando non può essere prodotto in favore della partecipante.

Autore
Avv. Maria Teresa Stringola
Data
venerdì 18 febbraio 2005
 
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