Indici della Rassegna
Titolo
I segnali stradali senza il numero dell'ordinanza sul retro sono legittimi
Argomento
Codice della Strada
Abstract
(Ministero delle Infrastrutture, nota ottobre 2004)
Testo
L'art. 5 del Nuovo Codice della Strada attribuisce agli Enti proprietari delle strade il compito di provvedere alla regolamentazione della circolazione con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali. Le ordinanze hanno principalmente lo scopo di legittimare la collocazione dei segnali.
Gli utenti sono tenuti, in ossequio all'art. 38, comma 2, C.d.S., a rispettare le prescrizioni imposte attraverso la segnaletica apposta sulla rete viaria. I segnali installati, infatti, esplicano la loro funzione ed eventuali violazioni andranno soggette sanzioni.
"La mancata apposizione degli estremi dell'ordinanza non costituisce presupposto idoneo a rendere il divieto inefficace".
Si legge nella nota che laddove il legislatore abbia voluto far scaturire, dalla mancata apposizione sul segnale degli estremi autorizzativi, una vera e propria causa di inefficacia dello stesso lo ha espressamente indicato.
Per i segnali di passo carrabile (art. 120, comma 1, lett. e, Reg. Esec. E Att.), ad esempio, è previsto che "...la mancata indicazione dell'Ente e degli estremi dell'autorizzazione comporta l'inefficacia del divieto...".
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
venerdì 25 febbraio 2005
Valuta questa Pagina stampa