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Indici della Rassegna

Titolo
Approvazione del DDL n. 3890/B recante modifiche ed integrazioni alla Legge n. 241/90
Argomento
Diritto amministrativo
Abstract
(DL n. 3890/B; L. 11 febbraio 2005 n. 15)
Testo
Con l’approvazione del disegno di legge n. 3890/B, sono state approvate definitivamente le modifiche e le integrazioni alla legge 241/90 concernente norme generali sull’azione amministrativa.

Da una prima lettura del nuovo testo legislativo, è ravvisabile da parte del legislatore la volontà di recepire alcuni orientamenti giurisprudenziali emersi in questi anni nonché di rendere maggiormente paritario il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione.

Per una maggiore analisi della nuova disciplina normativa e dell’impatto delle modifiche introdotte sull’azione amministrativa, il presente contributo si limiterà ad analizzare i primi 7 articoli della
L. 241/90 per poi affrontare lo studio del restante testo normativo nelle successive rassegne.
All’art. 1, il cui primo comma prevede che l’azione amministrativa debba ispirarsi ai principi di pubblicità, trasparenza nonché ai principi del diritto comunitario, è stato introdotto il comma 1-bis ai sensi del quale la pubblica amministrazione, nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme del diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.
Nel successivo comma viene specificato che i “soggetti privati preposti all’esercizio dell’attività amministrativa assicurano il rispetto dei principi indicati nel comma 1”.

Finalizzate alla piena realizzazione della semplificazione amministrativa, sono le integrazioni introdotte al successivo articolo 2.
La principale novità è costituita dalla possibilità per il privato, in caso di decorso dei termini indicati per la conclusione del procedimento, di proporre ricorso avverso il silenzio della P.A., non oltre un anno dalla scadenza dei suddetti termini, senza la necessità della preventiva diffida all’ente inadempiente.

Il legislatore ha quindi ritenuto superflua la proposizione della diffida sussistendo ormai un generale obbligo per la Pubblica Amministrazione di concludere il procedimento amministrativo.

All’art. 3 è stata recepita l’esigenza di utilizzare sistemi informatici e telematici per i rapporti interni alla P.A. e tra le diverse amministrazioni.

L’art. 4, in merito al responsabile del procedimento e all’adozione del provvedimento finale, ha accolto un costante orientamento giurisprudenziale stabilendo che l’organo competente all’adozione del provvedimento finale, se diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria se non indicandone espressamente le motivazioni.
Novità rilevanti sono state introdotte anche in relazione alla comunicazione dell’avvio del procedimento. In particolare, nella comunicazione devono essere indicati anche la data entro la quale, secondo i termini previsti dall’art. 2 commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento nonché i rimedi esperibili in caso di inerzia dell’amministrazione. Inoltre tale incombenza deve essere effettuata anche nell’ipotesi di procedimento ad iniziativa di parte.
Ciò sta a significare che la comunicazione dell’avvio del procedimento costituisce un obbligo per l’amministrazione anche nel caso di procedimento ad iniziativa di parte stante la non
automaticità dell’inizio del procedimento.

Di particolare interesse e rilevanti per una fattiva partecipazione dei privati al procedimento amministrativo sono le novità introdotte
nell’art. 6 ai sensi del quale il responsabile del procedimento o l’autorità competente prima di adottare un provvedimento negativo comunica agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento con possibilità per gli stessi di depositare entro 10 gg le loro osservazioni corredate da eventuali documenti. Dell’eventuale mancato accoglimento delle suddette osservazioni l’amministrazione ne dà ragione nelle motivazioni del provvedimento finale.

In ultimo, preme segnalare la disposizione di cui all’art. 7 della nuova legge che subordina la sottoscrizione di accordi alla determinazione dell’organo che sarebbe competente all’adozione del provvedimento. È opportuno quindi che l’amministrazione, nei casi di accordi con i privati, adotti preventivamente la deliberazione di autorizzazione presupposto indefettibile per la successiva sottoscrizione dell’atto. Nei prossimi contributi verranno segnalati ed analizzati gli articoli successivi della L. 241/90 così come modificati dalle novità normative introdotte con l’approvazione del ddl n. 3890/B.
Autore
Dott. Paolo Felice
Data
venerdì 25 febbraio 2005
 
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