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Indici della Rassegna

Titolo
Gara: giusti motivi di annullamento del provvedimento di aggiudicazione e connesse evenienze
Argomento
Appalti
Abstract
(Tar Lazio, sentenza febbraio 2005)
Testo
In questa sede si darà conto di alcuni principi che il giudice ha voluto rimarcare in merito all’attività provvedimentale degli enti locali, principi di quotidiana applicazione dalla cui inosservanza possono scaturire ipotesi di particolari responsabilità.

In una successiva fase si renderà giustizia dell’evoluzione giurisprudenziale, anche del Supremo Consesso, in merito alle modalità determinative del danno da illecito amministrativo.

A - E’ assolutamente necessario, ai fini della decorrenza dei termini di impugnativa, che la presenza del rappresentante dell’impresa – munito della necessaria procura, autenticata nella firma secondo la disciplina in vigore - partecipante alla selezione di gara, sia certificata espressamente mediante verbalizzazione.
L’omissione dell’accertamento dei dati identificativi della persona fisica e della qualità del soggetto presente non consentirà di poter provare, altrimenti, che l’impresa fosse a conoscenza degli atti e delle decisioni assunte in detta sede.

B - I termini per il gravame di provvedimenti amministrativi decorrono dalla piena conoscenza dell’atto con onere della prova, a carico di chi eccepisce l’eventuale tardività dell’opposizione, dell’eventuale tardività.

La data dell’ultimo giorno di pubblicazione all’albo pretorio rileva solo per i soggetti non espressamente contemplati nell’atto, giusta disposizione dell’art. 124 del D.Leg.vo 267/2000, concretizzando una presunzione di conoscenza.
Al detto fine, per i soggetti direttamente contemplati nell’atto e per i soggetti nella cui sfera giuridica il provvedimento produce effetti, occorre la notifica dell’atto.

C - Laddove la presentazione dell’offerta debba avvenire – giusta lex specialis della gara – presso uno specifico ufficio della stazione appaltante, la certificazione della consegna ad un diverso ufficio dello stesso Ente, seppur non sia stata sanzionata con l’inammissibilità alla partecipazione, concretizza la violazione delle prescrizioni del bando.
E’ obbligo della commissione di gara escludere, quindi, il concorrente, atteso che l’esigenza e garanzia della massima partecipazione va a degradare di fronte all’esigenza della correttezza procedurale e della par condicio dei concorrenti.

D - Annullata l’aggiudicazione, ed impossibilitata l’amministrazione al risarcimento (del danno ingiusto) in forma specifica, si procederà per equivalente.
Premette il Collegio che, laddove non si abbia certezza che il ricorrente si sarebbe aggiudicato l’appalto, la posizione tutelabile è solo l’astratta possibilità di un esito favorevole.

E – Il risarcimento del danno in forma specifica va distinto dalla reintegra in forma specifica.
Infatti, la reintegra attiene alla tutela ripristinatoria attuabile con il giudizio di ottemperanza; il risarcimento, invece, impone alla pubblica amministrazione una prestazione sostitutiva rispetto all’originaria.

F – La violazione di norme di ordine generale, poste a tutela della garanzia della legittimità dell’azione amministrativa, concretizza errore non scusabile ed alla connessa responsabilità si applicano le disposizioni dell’art. 2043 del codice civile, di talchè ai fini della determinazione del danno risarcibile va valutato sia il danno emergente (spese sostenute) che il lucro cessante (perdite sofferte per mancata aggiudicazione).
Autore
Avv. M. Teresa Stringola
Data
venerdì 04 marzo 2005
 
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