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Indici della Rassegna

Titolo
Il diritto di accesso agli atti amministrativi nella L. 241/90 così come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15: prime osservazioni)
Argomento
Diritto di accesso
Testo
La Legge 11 febbraio 2005 n. 15, recante modifiche ed integrazioni alla L. 241/90, ha notevolmente mutato il capo V del testo legislativo relativo al diritto di acceso agli atti amministrativi introducendo alcune novità prettamente procedurali.

Anche nelle modifiche introdotte al Cap. V, sono individuabili alcuni principi giurisprudenziali che il legislatore ha ritenuto opportuno recepire nel nuovo testo normativo.
L’art. 22 è stato notevolmente modificato con l’introduzione e indicazione di importanti definizioni e principi in materia di accesso agli atti. Sono stati, infatti, specificate le definizioni di:
1) diritto di accesso;
2) interessati;
3) controinteressati;
4) documento amministrativo;
5) pubblica amministrazione.

Al secondo comma del medesimo articolo il legislatore si è preoccupato di evidenziare il rango della disciplina in materia di accesso ai documenti.

Il diritto di accesso costituisce il cardine dell’attività amministrativa attese le sue finalità di pubblico interesse per attuare quei principi generali di imparzialità e trasparenza. Inoltre, ai sensi della citata disposizione, “attiene a livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’art. 117 secondo comma lett. m) della Costituzione".

Alla luce della nuova formulazione del diritto di accesso viene riconosciuta allo Stato una potestà legislativa esclusiva in materia, pur rimanendo ferma la potestà delle Regioni e degli enti locali nell’ambito delle rispettive competenze di garantire livelli ulteriori di tutela.
Del resto il successivo art. 23, comma 4, prevede che ciascuna amministrazione, nel rispetto dell’autonomia ad essa riconosciuta, adegua i propri regolamenti alle modifiche apportate al Cap. V.

Viene precisato che le norme relative all’accesso ai documenti rientrano nell’ambito della legislazione esclusiva statale senza escludere, però, interventi di natura regolamentare.

Sta di fatto che l’art. 29 stabilisce come le disposizioni della L. 241/90 si applicano a tutti i procedimenti amministrativi che si svolgono nell’ambito delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali e che regioni ed enti locali regolano le materie disciplinate dalla legge nel rispetto dei principi costituzionali e delle garanzie dei cittadini.

Importanti precisazioni ed integrazioni sono state introdotte all’art. 24 in merito all’esclusione del diritto di accesso.
È, pertanto, escluso il diritto di accesso nei casi indicati nei punti a), b), c), e quando le istanze sono preordinate semplicemente ad un controllo generalizzato della pubblica amministrazione. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati che sono sottratti all’accesso.

E’ inoltre facoltà del Governo emanare, ai sensi dell’art. 17 L. 400/88, regolamenti che prevedano la sottrazione dell’accesso a determinati documenti amministrativi.

Deve essere garantito, comunque, ai sensi del comma 7, art. 24, l’accesso ai documenti, anche quando abbiano ad oggetto la vita privata o la riservatezza delle persone fisiche, se la conoscenza degli stessi sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici. In caso di dati sensibili e giudiziari le amministrazioni dovranno consentire l’accesso nei limiti in cui risulti strettamente necessario. Nell’ipotesi in cui i dati contenuti nei documenti siano idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale dell’individuo l’amministrazione dovrà attentamente valutare, in applicazione dell’art. 60 Dlgs 196/03, se la situazione giuridicamente da tutelare abbia ad oggetto un diritto alla personalità o un altro diritto fondamentale e inviolabile e quindi sia di pari rango con quella del soggetto titolare dei dati sensibile.
Il legislatore ha, pertanto, recepito importanti principi emersi negli ultimi anni che hanno caratterizzato l’evoluzione giurisprudenziale e dottrinale in merito al rapporto tra diritto di accesso e privacy.

Rilevanti novità sono state introdotte all’art. 25 relativamente alla fase successiva alla presentazione dell’istanza di accesso inoltrata dal privato:
? Decorsi inutilmente 30 gg dalla richiesta, questa si intende respinta.
? Il difensore civico è competente in materia di ricorso amministrativo contro l’accesso solo per gli atti delle amministrazioni locali.
? Per gli atti delle amministrazioni centrali il ricorso è proposto alla Commissione per l’accesso istituita ai sensi del successo art. 27.
? Il difensore civico e la Commissione si pronunciano entro 30 gg. Scaduto il termine, il ricorso si considera respinto. Nel caso in cui ritengano illegittimo il diniego informano il privato e l’autorità disponente. Quest’ultima ha 30 gg per adottare un provvedimento confermativo del diniego, pena l’autorizzazione automatica dell’accesso.
? Nel caso di diniego o differimento dell’ accesso ai documenti delle amministrazioni statali contenenti dati sensibili la Commissione provvede sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.

In ultimo preme segnalare l’introduzione del comma 5 - bis ai sensi del quale, nei giudizi in materia di accesso innanzi all’autorità giurisdizionale amministrativa, le parti possono stare in giudizio senza l’assistenza del difensore.
L’amministrazione potrà pertanto essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente in possesso della qualifica di dirigente autorizzato dal rappresentante legale dell’ente.

Autore
Dott. Paolo Felice
Data
venerdì 04 marzo 2005
 
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