Indici della Rassegna
Titolo
Classificazione delle strade pubbliche ai fini del calcolo delle distanze rispetto alle costruzioni
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
(Consiglio di Stato, sentenza marzo 2005)
Testo
Il Supremo consesso amministrativo si esprime sul tema della classificazione delle strade pubbliche ai fini del calcolo delle distanze rispetto alle costruzioni.
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Il Fatto
Un privato impugnava innanzi al giudice di primo grado la concessione edilizia emessa a favore di una società in quanto il Comune, tra le altre, non avrebbe rispettato la normativa sulle distanze tra lâedificio autorizzato e la strada così come previsto dalla normativa di cui allâart. 28 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 459 (Regolamento del codice della strada).
La citata disposizione rimanda, nellâindicare le distanze minime da rispettare tra strada ed edificio, alla normativa che specifica la classificazione dellâopera viaria in ragione delle astratte caratteristiche di essa.
Respinto il ricorso in primo grado il ricorrente interponeva appello innanzi al Consiglio di Stato.
Si costituivano in giudizio la società ed il Comune.
Il Principio
Il Supremo Consesso Amministrativo nellâanalizzare la censura proposta rileva che la strada cui fa riferimento lâappellante non sia stata oggetto di classificazione da parte del Comune.
In particolare si rileva che la strada in parola sia stata realizzata dallâEnte ferrovia ed in corso di trasferimento al demanio comunale.
In difetto di formale classificazione non può addivenirsi ad inquadramenti giuridici impliciti in riferimento alla classificazione prevista dal Codice della Strada (artt. 13 e 36).
Come già espresso in precedenti pronunce (Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 10 maggio 2004, n. 2883) il Collegio di secondo grado ritiene che il codice della strada si limiti a prevedere, in astratto, le caratteristiche strutturali e funzionali delle strade, mentre la classificazione in concreto dellâopera viaria risulta riservata dalla norma primaria allâiniziativa provvedimentale dellâEnte proprietario.
Da quanto sopra scaturisce che per poter disattendere la determinazione del Comune in merito alla classificazione delle strade non possa essere sufficiente una valutazione meramente sostanzialistica o â come detto - implicita dellâopera.
In ogni caso non potrà prescindersi da un giudizio â amministrativo â che consideri anche i profili provvedimentali e discrezionali dellâatto emanato dallâEnte.
In particolare, in difetto della detta classificazione, deve escludersi la diretta applicabilità della relativa disciplina normativa, spettando al Comune la verifica della compatibilità del progetto edilizio in rapporto alla locale normativa urbanistica e non in rapporto ad un regime normativo applicabile solo in presenza della prevista classificazione.
Autore
Dott. F.A. Corrias
Data
venerdì 11 marzo 2005
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