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Indici della Rassegna

Titolo
Classificazione delle strade pubbliche ai fini del calcolo delle distanze rispetto alle costruzioni
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
(Consiglio di Stato, sentenza marzo 2005)
Testo
Il Supremo consesso amministrativo si esprime sul tema della classificazione delle strade pubbliche ai fini del calcolo delle distanze rispetto alle costruzioni.


***
Il Fatto

Un privato impugnava innanzi al giudice di primo grado la concessione edilizia emessa a favore di una società in quanto il Comune, tra le altre, non avrebbe rispettato la normativa sulle distanze tra l’edificio autorizzato e la strada così come previsto dalla normativa di cui all’art. 28 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 459 (Regolamento del codice della strada).

La citata disposizione rimanda, nell’indicare le distanze minime da rispettare tra strada ed edificio, alla normativa che specifica la classificazione dell’opera viaria in ragione delle astratte caratteristiche di essa.

Respinto il ricorso in primo grado il ricorrente interponeva appello innanzi al Consiglio di Stato.
Si costituivano in giudizio la società ed il Comune.


Il Principio

Il Supremo Consesso Amministrativo nell’analizzare la censura proposta rileva che la strada cui fa riferimento l’appellante non sia stata oggetto di classificazione da parte del Comune.
In particolare si rileva che la strada in parola sia stata realizzata dall’Ente ferrovia ed in corso di trasferimento al demanio comunale.

In difetto di formale classificazione non può addivenirsi ad inquadramenti giuridici impliciti in riferimento alla classificazione prevista dal Codice della Strada (artt. 13 e 36).

Come già espresso in precedenti pronunce (Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 10 maggio 2004, n. 2883) il Collegio di secondo grado ritiene che il codice della strada si limiti a prevedere, in astratto, le caratteristiche strutturali e funzionali delle strade, mentre la classificazione in concreto dell’opera viaria risulta riservata dalla norma primaria all’iniziativa provvedimentale dell’Ente proprietario.

Da quanto sopra scaturisce che per poter disattendere la determinazione del Comune in merito alla classificazione delle strade non possa essere sufficiente una valutazione meramente sostanzialistica o – come detto - implicita dell’opera.

In ogni caso non potrà prescindersi da un giudizio – amministrativo – che consideri anche i profili provvedimentali e discrezionali dell’atto emanato dall’Ente.

In particolare, in difetto della detta classificazione, deve escludersi la diretta applicabilità della relativa disciplina normativa, spettando al Comune la verifica della compatibilità del progetto edilizio in rapporto alla locale normativa urbanistica e non in rapporto ad un regime normativo applicabile solo in presenza della prevista classificazione.

Autore
Dott. F.A. Corrias
Data
venerdì 11 marzo 2005
 
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