Indici della Rassegna
Titolo
Accesso agli atti da parte dei consiglieri comunali e provinciali
Argomento
Diritto di accesso
Abstract
(Consiglio di Stato, sez. V, sent. 9 dicembre 2004, n. 7900)
Testo
Con la sentenza emarginata, i Giudici amministrativi hanno ribadito la possibilità per i consiglieri comunali e provinciali di accedere a tutti gli atti della P.A. che siano di utilità per lâespletamento del loro mandato.
Quanto ravvisato, emerge chiaramente dal dettato dellâart. 43, D.lgs 267/00, ai sensi del quale i consiglieri possono accedere agli atti al fine di valutare con piena cognizione di causa la correttezza e lâefficacia dellâoperato dellâamministrazione e promuovere le iniziative che reputano più opportune.
Proprio ai sensi dellâart. 43, comma 2, D.lgs. 267/00, i consiglieri, nella loro istanza di accesso, non devono dare dimostrazione circa lâinteresse ad ottenere la documentazione, essendo sufficiente che la richiesta provenga dal consigliere comunale e che la stessa sia connessa alla propria attività istituzionale.
Il diritto ha, pertanto, un fondamento diverso rispetto allâulteriore diritto di accesso ai documenti riconosciuto a coloro che sono titolari di situazioni giuridicamente rilevanti in riferimento agli atti detenuti dalla P.A. (ex art. 22 L. 241/90).
Nel caso di specie, lâespletamento del mandato costituisce, pertanto, il presupposto giuridico per la presentazione dellâistanza nonché il suo stesso ambito di applicazione essendo lâaccesso finalizzato allo svolgimento dei compiti del singolo consigliere e alla sua attività politico-amministrativa allâinterno dellâente.
Con la sentenza in esame, i Giudici hanno ritenuto sussistere, in capo al consigliere comunale, il diritto di accesso agli atti di una società di capitale a maggioranza pubblica, atteso che si ravvisava, nel caso specifico, la giustificazione e legittimazione della richiesta della documentazione nellâesercizio dellâattività istituzionale.
Autore
Dott. Paolo Felice
Data
venerdì 24 dicembre 2004
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