Via Saffi, 49 01100 VITERBO     |     provinciavt@legalmail.it     |     0761 3131

Indici della Rassegna

Titolo
Accesso agli atti da parte dei consiglieri comunali e provinciali
Argomento
Diritto di accesso
Abstract
(Consiglio di Stato, sez. V, sent. 9 dicembre 2004, n. 7900)
Testo
Con la sentenza emarginata, i Giudici amministrativi hanno ribadito la possibilità per i consiglieri comunali e provinciali di accedere a tutti gli atti della P.A. che siano di utilità per l’espletamento del loro mandato.

Quanto ravvisato, emerge chiaramente dal dettato dell’art. 43, D.lgs 267/00, ai sensi del quale i consiglieri possono accedere agli atti al fine di valutare con piena cognizione di causa la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’amministrazione e promuovere le iniziative che reputano più opportune.
Proprio ai sensi dell’art. 43, comma 2, D.lgs. 267/00, i consiglieri, nella loro istanza di accesso, non devono dare dimostrazione circa l’interesse ad ottenere la documentazione, essendo sufficiente che la richiesta provenga dal consigliere comunale e che la stessa sia connessa alla propria attività istituzionale.

Il diritto ha, pertanto, un fondamento diverso rispetto all’ulteriore diritto di accesso ai documenti riconosciuto a coloro che sono titolari di situazioni giuridicamente rilevanti in riferimento agli atti detenuti dalla P.A. (ex art. 22 L. 241/90).

Nel caso di specie, l’espletamento del mandato costituisce, pertanto, il presupposto giuridico per la presentazione dell’istanza nonché il suo stesso ambito di applicazione essendo l’accesso finalizzato allo svolgimento dei compiti del singolo consigliere e alla sua attività politico-amministrativa all’interno dell’ente.

Con la sentenza in esame, i Giudici hanno ritenuto sussistere, in capo al consigliere comunale, il diritto di accesso agli atti di una società di capitale a maggioranza pubblica, atteso che si ravvisava, nel caso specifico, la giustificazione e legittimazione della richiesta della documentazione nell’esercizio dell’attività istituzionale.
Autore
Dott. Paolo Felice
Data
venerdì 24 dicembre 2004
 
Valuta questa Pagina
stampa